OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE. NO INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI RIGUARDI DELL’UFFICIO ERARIALE
La CTP Capitolina facendo buon uso delle regole processuali, accogliendo il ricorso del contribuente, ha respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio invocata dalla riscossione nei riguardi dell’ente erariale. A conforto di quanto eccepito, secondo l’unanime giurisprudenza di legittimità rivolta all’interpretazione del disposto portato dal menzionato art. 39 – D. Lgs. n. 112/99, il contribuente ben potrà indirizzare la propria impugnazione nei confronti del solo Riscossore, circostanza, questa, che non determinerà «l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare ex officio l’integrazione del contraddittorio». (Cfr., Cass., SS.UU., sent. 25.07.2007, n. 16412 ).
Dunque, il Legislatore del 1999, nel riconoscere al contribuente la piena libertà di individuare quale suo litisconsorte esclusivamente l’Agente della riscossione, ha previsto, quale contraltare, la facoltà/onere in capo a quest’ultimo, di provvedere alla chiamata in giudizio dell’Ufficio erariale, da esercitare nel religioso rispetto di quanto prescritto dall’art. 23, co. 3 – D. Lgs. n. 546/92, ovverosia esclusivamente mediante specifica domanda da rivolgere al giudice adito, in seno all’atto di costituzione in giudizio di parte resistente del solo primo grado del giudizio, purché l’atto processuale venga depositato entro il perentorio termine di 60 gg dalla data di ricezione del ricorso (argomenta art. 23 del codice tributario).
Per cui, qualora il contribuente abbia evocato in giudizio il solo Riscossore, come avvenuto in fattispecie, quest’ultimo, al solo fine di scongiurare il rischio di dover rispondere dell’eventuale esito negativo della lite, dovrà costituirsi nel primo grado del giudizio nel perentorio termine di giorni sessanta dalla ricezione del ricorso e chiedere expressis verbis al Giudice adito, ovviamente in seno al suo atto di costituzione, di autorizzare la chiamata in causa dell’Ufficio titolare del diritto di credito.