MANCATA NOTIFICA DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE D’ISCRIZIONE IPOTECARIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 77 DPR 602/1973- NULLITA’
Con la pronuncia in commento viene confermato l’orientamento di merito e legittimità circa la nullità dell’iscrizione ipotecaria ad opera del riscossore nella ipotesi di mancata comunicazione preventiva.
Di fatti, la comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca al contribuente non è, o meglio, non è solo un mero adempimento di natura formale che incombe sull’amministrazione, la quale deve necessariamente attivare il “contraddittorio endoprocedimentale per ogni atto limitativo della sfera giuridica del contribuente, ma ha anche e soprattutto la funzione pratica e giuridica di portare a conoscenza del contribuente le ragioni, e dunque i titoli esecutivi, in base ai quali sia stata iscritta la misura cautelare, posto che un atto tributario se considerato dalla legge impugnabile deve essere necessariamente notificato al contribuente onde consentire allo stesso di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito!!!
Tanto si deduce dalla lettura stessa del comma 2 dell’art. 77 Dpr 602/73 ai sensi del quale l’Agente della Riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute in ragione dei titoli notificati e non opposti nei termini di 60 gg. (di cui al comma 1), sarà iscritta ipoteca.