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Mag. 06, 2022

CTR Campania Salerno n. 3350-2022 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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INAMMISSIBILITÀ DELL’ APPELLO SOTTOSCRITTO DAL DIFENSORE DELLA RISCOSSIONE

Con la pronuncia in epigrafe la CTR, in accoglimento dell’eccezione del contribuente, ha dichiarato inammissibile l’appello del riscossore, avverso la sentenza della CTP, che aveva accolto il ricorso di prima istanza. Invero, la riscossione proponeva appello avverso la pronuncia della CTP. L’appello veniva sottoscritto direttamente dal difensore del libero foro. Si costituiva il contribuente deducendo, in via pregiudiziale, la inammissibilità del gravame per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 53 e 18, comma 3 Dlgs. 546/92, a mente del quale l’appello deve essere sottoscritto dal soggetto che rappresenta l’ente, nella qualità di legittimato ad processum, che in specie era rappresentato dal Direttore p.t. o dal Capo dell’Ufficio Legale, poiché in seguito alla riforma della riscossione, l’esattore è divenuto soggetto pubblico al pari dell’Agenzia delle Entrate. La CTR sul presupposto dedotto dal contribuente, ed in considerazione che la riscossione non ha prodotto le fonti che autorizzavano il difensore a sottoscrivere l’atto di gravame, in sostituzione dei predetti, ne ha dichiarato l’inammissibilità, conseguendone il passaggio in giudicato della sentenza della CTP.

Apr. 25, 2022

CTR Campania Salerno n. 3350-2022 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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OPPOSIZIONE A CARTELLA DI PAGAMENTO. DECADENZA EX ART. 25 DPR 602/1973

Importante pronuncia della CTR Campania Salerno, che in accoglimento dell’appello del contribuente enuncia due importanti questioni di diritto. La prima, inerente la possibilità ex art. 58 D.Lgs. 546/1992, anche per il contribuente, di offrire in allegazione, per la prima volta, in appello, documenti ancorché non prodotti in pima istanza. La decadenza, inoltre, ai sensi dell’art. 25 DPR 602/1973, per il riscossore che non provvede alla tempestiva notifica della cartella esattoriale.

Al di là delle importanti questioni giuridiche richiamate dalla CTR, ciò che rileva “lato sensu”, è che il contribuente, in prima istanza, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento emessa ai sensi del l’art. 36 bis DPR 600/1973 (Dichiarazione 2015), evocando in giudizio il solo riscossore, giusta applicazione dell’art. 39 D.Lgs. 112/1999. Chiedeva rilevarsi l’intervenuta decadenza poiché notificata la cartella nel 2019. La CTP respingeva il ricorso sul presupposto, non provato, della decorrenza del termine di decadenza, posteriormente al 2015, poiché a dire della medesima, sarebbe intervenuta “infra”, nel 2017, una rateazione delle somme con l’ente impositore, indi, da tale data doveva calcolarsi il termine di decadenza, non ricorrente alla data di notifica della cartella. Previa censura della pronuncia dei primi giudici, per aver assunto un illegittimo atto di fede avverso le mere dichiarazioni del riscossore, riproponeva la doglianza adducendo a sostegno, inoltre, la dichiarazione dei redditi 2015, quale dies a quo da cui  far decorrere il termine decadenziale, in assenza di prova contraria. Il riscossore adduceva nuovamente il proprio difetto di legittimazione passiva nel merito della pretesa. L’eccezione veniva disattesa dalla CTR, che accoglieva il gravame del contribuente in ragione delle antescritte argomentazioni, espungendo in via definitiva la cartella di pagamento.

 

Apr. 18, 2022

CTR Campania Salerno Sentenza n. 4595-2021 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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ELENCAZIONE DEGLI ATTI IMPUGNABILI EX ART. 19 D.LGS. 546/1992. NATURA NON TASSATIVA.

La CTR Campania Sede Salerno ha riformato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso la comunicazione di irregolarità emessa dall’Ufficio ai sensi dell’art. 36 bis DPR 600/1973. La CTR ha ritenuto illegittima la sentenza, perché contraria al dettato di cui all’art. 19 Dlgs. 546/92, sì come interpretato dal Giudice di Vertice: “In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario senza necessità che si manifesti in forma autoritativa. Secondo l’orientamento granitico della Suprema Corte che si iscrive in un consolidato indirizzo giurisprudenziale anche di merito, con specifico riferimento al caso in esame, devono ritenersi “immediatamente impugnabili” anche gli avvisi bonari (alias: comunicazione d’irregolarità, ex art. 36 bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e a maggior ragione la odierna comunicazione ex art. 36 ter Dpr 600/73)” con cui l’Amministrazione chiede, pur senza efficacia vincolante, il pagamento di un tributo (applicando anche la sanzione!!!!) in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell’art. 19 Dlgs. 546/92 e non essendo perciò in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicano nel contribuente l’interesse a chiarire da subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili.

Apr. 08, 2022

CTR Campania Salerno Sentenza n. 2086-2022 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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GIUDICATO SOSTANZIALE ESTERNO. RILEVABILITÀ D’UFFICIO. NATURA VINCOLANTE

Con la pronuncia in epigrafe la CTR Campania, Sede di Salerno, facendo buon uso dei principi in materia di giudicato esterno, ha accolto il ricorso del contribuente proposto avverso l’atto di pignoramento, annullando quest’ultimo, che non aveva più ragion d’essere in virtù del giudicato formatosi in ordine alla pretesa sottesa, in altro giudizio. Così la sentenza: “il giudicato, rilevabile anche d’ufficio, è tale da non consentire diverse soluzioni in ordine al tema giudiziale che ne forma oggetto, attesa appunto la sua natura vincolante, idonea a prevalere su qualsiasi altro riscontro, persino fornito di oggettiva valenza probante. E dunque l’annullamento della detta cartella per effetto della statuizione irrevocabile della C.T.P. di Napoli in discorso determina la caducazione dell’impugnato avviso di pignoramento per quanto di ragione”.

Come giustamente affermato dalla CTR, in effetti l’esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass. n.16847 del 26/06/2018 e, in termini Cass.n.25432 del 26/10/2017).

Apr. 01, 2022

CASE STUDY

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Mar. 30, 2022

CTP Salerno Sentenza n. 1233-2020 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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ACCERTAMENTO EMESSO NEI RIGUARDI DI SOCIETÀ ESTINTA IN EPOCA SUCCESSIVA AL 13 DICEMBRE 2014 ED IMPUTATO E NOTIFICATO AI SOCI. NULLITÀ.

La CTP di Salerno, in accoglimento della difesa del contribuente, ha annullato l’avviso di accertamento notificato, ed imputato, ai soci di una società estinta, per violazione dell’art. 28 del decreto sulle Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), secondo cui: “Ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese”. La CTP ha ritenuto pretestuosa la eccezione di controparte secondo cui con la cancellazione la società diverrebbe nei rapporti con l’ente erariale un soggetto giuridicamente inesistente (efficacia immediatamente costitutiva), sollevata al solo fine di legittimare in assenza dei presupposti di legge la propria azione nei confronti degli ex soci, risulta pretestuosa ed infondata, siccome non tiene conto degli effetti legali della postergazione quinquennale di cui alla richiamata novella legislativa del 2014, applicabile ratione temporis al caso di specie (cancellazioni posteriori al 13 dicembre 2014). Ai sensi della citata disposizione, la pretesa dell’Ufficio erariale di estendere agli ex soci la responsabilità ancora da accertarsi in capo alla società: è da ritenersi illegittima, siccome in contrasto con la mentovata littera legis. Precisamente, sebbene l’art. 2495 c.c. ha, di fatto, attribuito efficacia costitutiva all’estinzione della società, (Cassazione a Sezioni Unite sent. 4062/2010), derivandone per l’effetto che dal momento della cancellazione dal registro imprese l’ente diviene soggetto giuridico inesistente, in virtù della norma speciale di cui all’art. 28, ne è esclusa l’applicazione alle attività erariali di accertamento e riscossione, per le quali la società dovrà considerarsi, ai fini della validità giuridica delle conferenti notificazioni ed impugnazioni ancora esistente, atteso che l’effetto dell’estinzione si produrrà, come nella specie, decorsi cinque anni dalla data della cancellazione.

Mar. 28, 2022

CTP Roma Sentenza n. 1127-2018 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE. NO INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI RIGUARDI DELL’UFFICIO ERARIALE

La CTP Capitolina facendo buon uso delle regole processuali, accogliendo il ricorso del contribuente, ha respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio invocata dalla riscossione nei riguardi dell’ente erariale. A conforto di quanto eccepito, secondo l’unanime giurisprudenza di legittimità rivolta all’interpretazione del disposto portato dal menzionato art. 39 – D. Lgs. n. 112/99, il contribuente ben potrà indirizzare la propria impugnazione nei confronti del solo Riscossore, circostanza, questa, che non determinerà «l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare ex officio l’integrazione del contraddittorio». (Cfr., Cass., SS.UU., sent. 25.07.2007, n. 16412 ).

Dunque, il Legislatore del 1999, nel riconoscere al contribuente la piena libertà di individuare quale suo litisconsorte esclusivamente l’Agente della riscossione, ha previsto, quale contraltare, la facoltà/onere in capo a quest’ultimo, di provvedere alla chiamata in giudizio dell’Ufficio erariale, da esercitare nel religioso rispetto di quanto prescritto dall’art. 23, co. 3 – D. Lgs. n. 546/92, ovverosia esclusivamente mediante specifica domanda da rivolgere al giudice adito, in seno all’atto di costituzione in giudizio di parte resistente del solo primo grado del giudizio, purché l’atto processuale venga depositato entro il perentorio termine di 60 gg dalla data di ricezione del ricorso (argomenta art. 23 del codice tributario).

Per cui, qualora il contribuente abbia evocato in giudizio il solo Riscossore, come avvenuto in fattispecie, quest’ultimo, al solo fine di scongiurare il rischio di dover rispondere dell’eventuale esito negativo della lite, dovrà costituirsi nel primo grado del giudizio nel perentorio termine di giorni sessanta dalla ricezione del ricorso e chiedere expressis verbis al Giudice adito, ovviamente in seno al suo atto di costituzione, di autorizzare la chiamata in causa dell’Ufficio titolare del diritto di credito.

 

Feb. 11, 2022

Sentenza CTP Salerno n. 110.2022 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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Efficacia espansiva del giudicato sostanziale esterno.

Con la indicata pronuncia il CTP di Salerno in accoglimento del ricorso promosso nell’interesse del contribuente ha ribadito la efficacia vincolante del giudicato esterno formatosi rilevabile d’ufficio, in quanto, non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem.

Feb. 02, 2022

Corte di Appello di Salerno Sez. Lavoro Sentenza n. 743 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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Litisconsorzio facoltativo tra ente della riscossione e previdenziale.

Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno in accoglimento dei motivi di gravame esposti da questa difesa, conferma l’orientamento di merito e legittimità circa la sussistenza di un litisconsorzio facoltativo tra ente impositore ed agente della riscossione, anche in materia previdenziale, ribadendo che alcuna integrazione del contraddittorio debba essere fatta nei riguardi dell’ente previdenziale se destinatario dell’impugnazione viene fatto il solo riscossore. E ciò in ottemperanza del dettato normativo di cui all’art. 39 D.Lgs. 112/99, in virtù del quale tra l’Agente della riscossione e l’Ufficio impositore sussiste un rapporto inquadrabile non già nell’alveo del litisconsorzio necessario ma facoltativo successivo, in ragione del quale, argomenta l’unanime giurisprudenza di legittimità e di merito interpretando il richiamato disposto di legge, il contribuente ben potrà indirizzare la propria azione nei confronti del solo Concessionario della Riscossione pur contestando vizi imputabili anche all’ente impositore, circostanza questa che non determinerà la inammissibilità della domanda, ma potrà comportare la chiamata in causa dell’ente impositore  da parte del Riscossore (se tempestiva la costituzione in giudizio e se ritualmente ivi proposta la domanda), onere che grava sul convenuto, senza che il giudice possa ordinare la integrazione del contraddittorio. Il Collegio Salernitano in definitiva dunque accogliendo l’appello ha censurato il provvedimento del primo Giudice annullando la sentenza.

Gen. 24, 2022

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli Sentenza n. 8321.21 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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Opposizione a preavviso di fermo e atti sottesi. Prescrizione triennale della tassa di circolazione. Nullità

I Giudici tributari partenopei con la indicata sentenza hanno confermato le ragioni del contribuente in ordine all’eccezione di prescrizione triennale dei crediti relativi alla tassa auto. Di conseguenza hanno accolto il ricorso annullando la pretesa e dichiarando illegittimo il minacciato fermo amministrativo.