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Viewing post categorized under: CASI CHIUSI



Gen. 17, 2022

Sent. CTP NA n. 7565.2020 Rg. 1495.2020 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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Principio di emendabilità della dichiarazione dei redditi affetta da errori

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con la pronuncia indicata hanno accolto il ricorso del contribuente annullando per l’effetto l’atto impositivo emesso dall’amministrazione finanziaria dando seguito al principio di diritto più volte rammentato dal Giudice di Vertice in merito alla possibilità riconosciuta al contribuente di emendare la dichiarazione dei redditi: “la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore sia esso di fatto che di diritto commesso dal dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile in qualsiasi momento, anche in sede contenziosa, allorquando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico” (Cass. 1862/2020; Cass. 11334/2020; Cass. 22197/2019; Cass. n. 19661/2013 e Cass. n. 23574/2012).

Gen. 14, 2022

Commissione Tributaria Provinciale di Salerno Sentenza n. 2499.2020 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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È ILLEGITTIMA L’ISCRIZIONE IPOTECARIA NON PRECEDUTA DALLA NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA.

Con la pronuncia in epigrafe viene confermato l’orientamento di merito e legittimità circa la nullità dell’iscrizione ipotecaria ad opera del riscossore nella ipotesi di mancata comunicazione preventiva, anche per le ipoteche iscritte nel regime anteriore alla entrata in vigore delle modifiche apposte all’art. 77 Dpr 602/1973.

Gen. 07, 2022

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli Sentenza n. 12724/2021 Difensore: Avv. Luciano Coppola

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È ILLEGITTIMA L’ISCRIZIONE IPOTECARIA NON PRECEDUTA DALLA NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA.

Con la pronuncia in epigrafe viene confermato l’orientamento di merito e legittimità circa la nullità dell’iscrizione ipotecaria ad opera del riscossore nella ipotesi di mancata comunicazione preventiva, anche per le ipoteche iscritte nel regime anteriore alla entrata in vigore delle modifiche apposte all’art. 77 Dpr 602/1973.

La sentenza confermando quanto sostenuto dalla difesa enuncia anche un altro importante principio di diritto statuendo che “in caso di disconoscimento delle copie dei referti di notificazione prodotti dal riscossore, non è necessaria alcuna querela di falso”.

Dic. 27, 2021

Commissione Tributaria Regionale della Campania Sentenza n.7421/2021 Difensore: Avv. Luciano Coppola

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LA NOTIFICA DELL’APPELLO FA DECORRERE IL TERMINE BREVE PER L’IMPUGNAZIONE INCIDENTALE.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania dando seguito all’Orientamento della Suprema Corte, in accoglimento delle difese mosse dal difensore del contribuente ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale della controparte riscossione poiché promosso oltre il termine breve d’impugnazione poiché: “la notificazione dell’appello, al pari della sentenza, fa decorrere il termine breve per proporre tempestiva impugnazione incidentale della pronuncia”.

Dic. 16, 2021

Commissione Tributaria Provinciale di Salerno sentenza n. 2178/21 Difensore: Avv. Luciano Coppola

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È ILLEGITTIMO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA NON AUTOGRAFA.

La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con la pronuncia in epigrafe, dando seguito ad importante orientamento giurisprudenziale di merito ed in accoglimento delle difese mosse dal difensore del contribuente ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento quale conseguenza della mancata apposizione di firma autografa e di attestazione equipollente di conformità.

Dic. 16, 2021

Commissione Tributaria Provinciale di Salerno sentenza n. 2618/2020 Difensore: Avv. Luciano Coppola

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È ILLEGITTIMO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO CON IL PROCEDIMENTO DEGLI IRREPERIBILI IN ASSENZA DELLA RACCOMANDATA INFORMATIVA.

La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con la pronuncia in commento, in accoglimento delle difese mosse dal difensore del contribuente ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento quale conseguenza dell’inesistenza giuridica del procedimento notificatorio, ictu oculi esorbitante dallo schema normativo, sia per quanto attiene all’assunta notificazione eseguita nei riguardi della società, sia per quanto riguarda l’atto notificato al legale rappresentante, siccome mai destinatario della raccomandata informativa in quanto trattavasi di presunta notifica avvenuta per irreperibilità. Il contribuente contestava la omessa notificazione dell’atto accertativo. I Giudici Salernitani accogliendo il motivo di ricorso si sono risolti per la nullità dell’atto impositivo poiché emesso in violazione del combinato disposto degli artt. 60 DPR 600/1973 e 140 c.p.c. D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

Dic. 15, 2021

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA SEZ. 35 SENT. N. 480/2017 DEL 28.03.2017 DIFENSORE: AVV. LUCIANO COPPOLA

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OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE PER VIZI PROPRI DELLA STESSA E PER VIZI INERENTI AGLI ATTI IMPOSITIVI E PRODROMICI. LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL SOLO AGENTE DELLA RISCOSSIONE.

LITISCONSORZIO FACOLTATIVO DELL’ENTE IMPOSITORE.

Importante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in una causa patrocinata dallo Studio Legale Tributario Coppola, in cui viene ribadito l’importante principio di diritto, più volte enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 1640/2007; Cass. Sez. Un 16412/2007; Cass. Sez. VI n. 25795/2015; Cass. n. 1532/2012), secondo il quale laddove un atto venga impugnato per vizi riferibili sia all’Agente delle riscossione che all’ente impositore, come nel caso di specie, non si configura un caso di litisconsorzio necessario tra i due soggetti in questione. Di fatti, l’azione del contribuente, diretta a fare valere la nullità dell’atto impugnato, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario della riscossione (dovendosi escludere nella specie un litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove unico a essere stato evocato in giudizio, la facoltà di chiamata nei riguardi dell’ente creditore, pena la soccombenza in caso di esito favorevole per il ricorrente della lite. Nella specie la difesa ha eccepito la mancata notificazione degli atti presupposti (avviso di liquidazione) alla cartella impugnata e l’Agente della Riscossione non ha provato la rituale notificazione degli stessi né tantomeno ha adito per la chiamata in causa dell’ente impositore. I giudici capitolini hanno pertanto accolto il ricorso ed annullato gli atti impugnati.

 

Dic. 02, 2021

CTR CAMPANIA (SALERNO) SEZ. 5 sentenza n. 8119 del 30/10/2019 Difensore: Avv. Luciano Coppola

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ILLEGITTIMITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO TRASMESSA A MEZZO PEC

Quanto alle modalità della prova della regolarità della notificazione avvenuta col mezzo telematico, la Suprema Corte e le Commissioni di merito hanno più volte statuito che la prova deve essere necessariamente fornita, soprattutto in caso di contestazione delle copie cartacee depositate come non è avvenuto nel caso di specie, dai files informatici del messaggio, inviato da indirizzo di posta elettronica ufficiale del notificante per il tramite di soggetto abilitato dalla legge alla notificazione degli atti della riscossione, e precisamente: ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna, quest’ultima contenente anche la  copia del messaggio inviato (postacert.eml) e gli allegati.

 

 

Dic. 02, 2021

CTP SALERNO SEZ. 7 sentenza n. 4811 del 20/12/2019 Difensore: Avv. Luciano Coppola

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MANCATA NOTIFICA DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE D’ISCRIZIONE IPOTECARIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 77 DPR 602/1973- NULLITA’

Con la pronuncia in commento viene confermato l’orientamento di merito e legittimità circa la nullità dell’iscrizione ipotecaria ad opera del riscossore nella ipotesi di mancata comunicazione preventiva.

Di fatti, la comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca al contribuente non è, o meglio, non è solo un mero adempimento di natura formale che incombe sull’amministrazione, la quale deve necessariamente attivare il “contraddittorio endoprocedimentale per ogni atto limitativo della sfera giuridica del contribuente, ma ha anche e soprattutto la funzione pratica e giuridica di portare a conoscenza del contribuente le ragioni, e dunque i titoli esecutivi, in base ai quali sia stata iscritta la misura cautelare, posto che un atto tributario se considerato dalla legge impugnabile deve essere necessariamente notificato al contribuente onde consentire allo stesso di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito!!!

Tanto si deduce dalla lettura stessa del comma 2 dell’art. 77 Dpr 602/73 ai sensi del quale l’Agente della Riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute in ragione dei titoli notificati e non opposti nei termini di 60 gg.  (di cui al comma 1), sarà iscritta ipoteca.