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Feb. 28, 2022

Cass. 2735-2022. Dichiarazione integrativa e termini di decadenza cartella

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In materia di imposte sui redditi, se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa dei redditi, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, in caso di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis  del d.P.R. n. 600 del 1973, il termine di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente però agli elementi oggetto dell’integrazione oppure nell’ipotesi in cui sia integralmente sostitutiva di quella originaria; per gli elementi non modificati con la dichiarazione integrativa, resta fermo il termine di decadenza decorrente dall’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi originaria

Feb. 22, 2022

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Feb. 18, 2022

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Feb. 16, 2022

Cass. SS. UU. 1394-2022. Riparto di giurisdizione

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Giova ricordare che secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l’esecuzione tributaria sia stata avviata -Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822 […] la doglianza proposta dal contribuente concerne indiscutibilmente la legittimità e validità della cartella di pagamento – le quali tutte sono riconducibili all’esistenza stessa della pretesa fiscale, riservata alla cognizione del giudice tributario in forza dell’art.2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 […] Non può che conseguirne la giurisdizione del giudice tributario

Feb. 11, 2022

Sentenza CTP Salerno n. 110.2022 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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Efficacia espansiva del giudicato sostanziale esterno.

Con la indicata pronuncia il CTP di Salerno in accoglimento del ricorso promosso nell’interesse del contribuente ha ribadito la efficacia vincolante del giudicato esterno formatosi rilevabile d’ufficio, in quanto, non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem.

Feb. 07, 2022

CTR Campania 922-22. Inesistenza notifica pec atto esattivo da indirizzo non certificato

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Con la indicata pronuncia, i Giudici di merito partenopei confermano ancora una volta la inesistenza della notifica dell’atto esattivo effettuata da un indirizzo Pec non certificato e non presente nei pubblici registri ribadendo le regole quanto al procedimento da rispettare in ipotesi di notificazione a mezzo pec degli atti della riscossione da effettuarsi ai sensi dell’art. 26 DPR 602/1973 in armonia con le norme del C.A.D. (Codice dell’amministrazione digitale).

Feb. 07, 2022

Cass. 1527-2022. Avviso di accertamento. Difetto di sottoscrizione

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Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte in accoglimento del ricorso promosso dal contribuente ha ribadito che l’avviso di accertamento, a norma, rispettivamente, dell’art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell’art. 56 del d.P.R. n. 633,  deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “agenzie fiscali” applicabile ratione temporis, da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente; b) ove il contribuente contesti, anche in forma generica, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento, l’amministrazione finanziaria, in ragione dell’immediato e facile accesso ai propri dati, ha l’onere di provare il possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, sia del delegante sia del delegato, nonché l’esistenza della delega; successivamente, si è ribadito che, in materia di imposte sui redditi, l’avviso di accertamento, a norma dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, incombendo sull’amministrazione finanziaria dimostrare, in tale ultima evenienza e in caso di contestazione, l’esistenza della delega e l’appartenenza dell’impiegato delegato alla carriera direttiva (Cass., 12/05/2016, n. 9736). Nel caso di specie, dunque, la Corte ha ravvisato che  la CTR, si è limitata ad affermare l’esistenza di una delega, da parte capo dell’ufficio, all’impiegato che sottoscrisse gli atti; le stesse citate eccezioni ponevano, tuttavia, un ulteriore decisivo tema di indagine, che richiedeva un esame nel merito, vale a dire la verifica dell’appartenenza alla carriera direttiva dell’impiegato delegato a sottoscrivere gli avvisi di accertamento. Per tali ragioni, in definitiva, ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR per nuovo esame, sulla base dei dedotti fatti, ovvero in ordine alla dimostrazione dell’appartenenza alla carriera direttiva dell’impiegato delegato a sottoscrivere gli avvisi di accertamento impugnati poiché non consentito questo esame in sede di legittimità.

Feb. 02, 2022

Corte di Appello di Salerno Sez. Lavoro Sentenza n. 743 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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Litisconsorzio facoltativo tra ente della riscossione e previdenziale.

Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno in accoglimento dei motivi di gravame esposti da questa difesa, conferma l’orientamento di merito e legittimità circa la sussistenza di un litisconsorzio facoltativo tra ente impositore ed agente della riscossione, anche in materia previdenziale, ribadendo che alcuna integrazione del contraddittorio debba essere fatta nei riguardi dell’ente previdenziale se destinatario dell’impugnazione viene fatto il solo riscossore. E ciò in ottemperanza del dettato normativo di cui all’art. 39 D.Lgs. 112/99, in virtù del quale tra l’Agente della riscossione e l’Ufficio impositore sussiste un rapporto inquadrabile non già nell’alveo del litisconsorzio necessario ma facoltativo successivo, in ragione del quale, argomenta l’unanime giurisprudenza di legittimità e di merito interpretando il richiamato disposto di legge, il contribuente ben potrà indirizzare la propria azione nei confronti del solo Concessionario della Riscossione pur contestando vizi imputabili anche all’ente impositore, circostanza questa che non determinerà la inammissibilità della domanda, ma potrà comportare la chiamata in causa dell’ente impositore  da parte del Riscossore (se tempestiva la costituzione in giudizio e se ritualmente ivi proposta la domanda), onere che grava sul convenuto, senza che il giudice possa ordinare la integrazione del contraddittorio. Il Collegio Salernitano in definitiva dunque accogliendo l’appello ha censurato il provvedimento del primo Giudice annullando la sentenza.

Gen. 28, 2022

Cass. 41137-2021. Variazione anagrafica. Dies a quo della decorrenza dei 30 giorni per la notifica al nuovo indirizzo.

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Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione ha chiarito che in ipotesi di variazione del domicilio l’atto tributario debba essere notificato al contribuente nel nuovo indirizzo, decorsi trenta giorni dall’avvenuta comunicazione della variazione. Rebus sic stantibus, la P.A. nel periodo di vacatio, è legittimata a trasmettere l’atto nel precedente indirizzo, indipendentemente dall’avvenuta comunicazione.

L’art. 60, comma l, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione ratione temporis applicabile, prevede che la notificazione debba effettuarsi nel domicilio fiscale del destinatario, mentre il successivo comma 3 della norma soggiunge che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo abbiano efficacia dal trentesimo giorno successivo a

quello della “avvenuta variazione anagrafica”. Il riferimento all”‘ avvenuta variazione” va inteso come coincidente con il giorno della comunicazione della variazione d’indirizzo a cura del contribuente. È tale comunicazione a scandire l’avvio del decorso del termine mensile, non rilevando il successivo perfezionamento formale dell’iscrizione anagrafica. Depongono in tal senso convergenti ragioni d’ordine sistematico. È innanzitutto implausibile che la norma dell’art. 60 colleghi il decorso di un termine dilatorio ad un atto (e a un momento) intrinsecamente volubile e pressoché inconoscibile, sia da parte del contribuente che dell’amministrazione, qual è l’adempimento burocratico dell’annotazione della variazione anagrafica ad opera del funzionario comunale deputato a provvedervi. Inoltre, nell’economia del sistema, i trenta giorni indicati dalla norma conservano una funzione apprezzabile nella misura in cui valgono a consentire all’Amministrazione di beneficiare di un perimetro

temporale adeguato ai fini dell’effettuazione della notifica di un atto al vecchio indirizzo del soggetto che ne è il destinatario e che pure ha comunicato d’essersi trasferito. I trenta giorni “utili” smarriscono, viceversa, ogni ragionevole giustificazione se agganciati al perfezionamento della formale iscrizione, posto che da quel momento in avanti la notificazione non v’è motivo non avvenga, fino a una nuova – e a quel punto solo ipotetica – variazione, all’indirizzo corrispondente alla residenza della persona fisica, non solo comunicata (quindi conosciuta o conoscibile), ma addirittura formalizzata (quindi messa a registro). Un ulteriore tempo “supplementare” atto a permettere all’Amministrazione di recuperare a fini notificatori il vecchio indirizzo non troverebbe alcun equilibrato fondamento razionale, non rispondendo a nessuna necessità funzionale. In effetti, l’onere del contribuente è quello di dare comunicazione della variazione o modificazione dell’indirizzo, secondo lo specifico ordinamento che la disciplina, e nella specie detto onere risulta pacificamente assolto. Il fatto, dunque, che la norma preveda che la variazione spieghi effetto nei confronti dell’Ufficio finanziario solo una volta decorsi i successivi trenta giorni si giustifica unicamente in un’ottica di tutela, in un orizzonte di equo contemperamento delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici, tanto dell’Ufficio notificante, quanto del contribuente destinatario della notifica. Se il termine di trenta giorni per procedere alla notifica al vecchio indirizzo fosse fatto decorrere dall’annotazione risulterebbe assolutamente incerto e malfermo il dies a qua di efficacia della nuova residenza dal quale computare il termine di trenta giorni dell’art. 60, termine che si legherebbe ad una data variabile, oltre che difficilmente conoscibile, tanto per il contribuente che per l’amministrazione, non essendo prevista, del resto, alcuna rituale comunicazione ai soggetti interessati dell’adempimento conclusivo rappresentato dall’iscrizione. In questo quadro, la comunicazione della variazione ha senz’altro un’efficacia immediata, ma è solo una volta spirato il termine “mensile” che il nuovo indirizzo spiega a tutti gli effetti la propria efficacia ai fini notificatori anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. In altri termini, una volta adempiuta la comunicazione, il contribuente è consapevole che nei successivi trenta giorni è esposto ancora a ricevere la notifica anche al precedente indirizzo, ma è altresì edotto che una volta trascorsi quei trenta giorni il nuovo indirizzo produrrà i propri effetti anche nei confronti degli Uffici finanziari e che ai fini notificatori il pregresso indirizzo diventerà inservibile, presupponendosi che entro quel lasso cospicuo di tempo gli uffici dell’anagrafe abbiano adempiuto agli oneri di annotazione nei propri registri e di pubblicità verso terzi della nuova residenza del contribuente.

 

Gen. 26, 2022

Cass. 41775-2021. Notifica atti tributari. Consegnatario diverso dal destinatario. Necessaria la raccomandata informativa

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La Suprema Corte con un importante principio di diritto ha chiarito agli operatori del diritto che “in ipotesi di consegna dell’atto tributario a persona diversa dal destinatario è necessario l’invio della raccomandata informativa, incombente obbligatorio per tutti gli atti notificati a decorrere dal 1° marzo 2008”.

La questione in effetti prende le mosse dalla contestazione attinente la notificazione di un avviso di liquidazione avvenuta, il 12 maggio 2006, a mezzo del servizio postale secondo quanto prescritto dall’articolo 7 l.890/82, nella formulazione vigente ratione temporis; formulazione non richiedente, in caso di consegna non effettuata personalmente al destinatario dell’atto, l’invio a quest’ultimo, da parte dell’operatore postale, della lettera raccomandata di comunicazione dell’avvenuta notifica. Precisa la Corte che tale incombente integrativo della validità della notificazione a mezzo posta (raccomandata confermativa) venne introdotto dall’articolo 36, co.2 quater, l. 31/08 di conversione del d.l. 248/07, secondo cui, appunto: “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale da’ notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notifi-cazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”. Questa disposizione innovativa non era tuttavia dotata di efficacia retroattiva, dal momento che lo stesso legislatore ebbe a precisare (co. 2 quinquies l.cit.) che: “la disposizione di cui al comma 2 quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, vale a dire dal 1^ marzo 2008.