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Gen. 24, 2022

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli Sentenza n. 8321.21 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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Opposizione a preavviso di fermo e atti sottesi. Prescrizione triennale della tassa di circolazione. Nullità

I Giudici tributari partenopei con la indicata sentenza hanno confermato le ragioni del contribuente in ordine all’eccezione di prescrizione triennale dei crediti relativi alla tassa auto. Di conseguenza hanno accolto il ricorso annullando la pretesa e dichiarando illegittimo il minacciato fermo amministrativo.

Gen. 21, 2022

CASE STUDY

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Può essere opposta ex art. 615 c.p.c. la prescrizione maturata dopo la notifica del titolo.

Gen. 20, 2022

CASE STUDY

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Presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili e nuovi spiragli di superamento.

Gen. 18, 2022

Cass. 41314-2021. Ricorso per cassazione. Motivo ampio e incerto. Inammissibilità

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Con l’ordinanza in questione la Suprema Corte conferma il principio secondo il quale il Ricorso per Cassazione, mezzo di impugnazione a critica vincolata, deve essere dotato dei caratteri propri che lo distinguono, ovvero, di quel tecnicismo che permette all’interprete di individuare modo specifico e con la dovuta tassatività le violazioni  di legge della sentenza impugnata. Argomenta la Corte “il giudizio di cassazione è a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità e esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360, cod. proc. civ. Nella specie, il complesso motivo di impugnazione, sussunto, contemporaneamente, entro i diversi paradigmi della violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quale norma non esplicitamente indicata nella rubrica del “mezzo”) e dell’omesso esame circa un “punto” decisivo della controversia (ibidem n. 5), contiene, in sostanza, una critica del tutto generica, inammissibilmente ampia e incerta, che sollecita la Corte di legittimità a sostituirsi al ricorrente al fine di individuare, dall’insieme indistinto delle doglianze congiuntamente proposte, autonomi profili di censura (ex multis Cass. 18/04/2018, n. 9486).

Gen. 17, 2022

Sent. CTP NA n. 7565.2020 Rg. 1495.2020 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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Principio di emendabilità della dichiarazione dei redditi affetta da errori

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con la pronuncia indicata hanno accolto il ricorso del contribuente annullando per l’effetto l’atto impositivo emesso dall’amministrazione finanziaria dando seguito al principio di diritto più volte rammentato dal Giudice di Vertice in merito alla possibilità riconosciuta al contribuente di emendare la dichiarazione dei redditi: “la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore sia esso di fatto che di diritto commesso dal dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile in qualsiasi momento, anche in sede contenziosa, allorquando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico” (Cass. 1862/2020; Cass. 11334/2020; Cass. 22197/2019; Cass. n. 19661/2013 e Cass. n. 23574/2012).

Gen. 14, 2022

Commissione Tributaria Provinciale di Salerno Sentenza n. 2499.2020 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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È ILLEGITTIMA L’ISCRIZIONE IPOTECARIA NON PRECEDUTA DALLA NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA.

Con la pronuncia in epigrafe viene confermato l’orientamento di merito e legittimità circa la nullità dell’iscrizione ipotecaria ad opera del riscossore nella ipotesi di mancata comunicazione preventiva, anche per le ipoteche iscritte nel regime anteriore alla entrata in vigore delle modifiche apposte all’art. 77 Dpr 602/1973.

Gen. 10, 2022

Cass. 38757-2021. Compensi agli amministratori indeducibili se non risultanti da apposita delibera.

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Con la indicata pronuncia la Corte di Cassazione, con specifico riferimento a fattispecie relative a compensi di amministratori di società di capitali, ha dato continuità al principio (si vedano specificamente, al riguardo, Cass. sez. 5, 28 ottobre 2015, n. 21953; Cass. sez. 6-5, ord. 8 giugno 2016, nn. 11779 e 11781; Cass. sez. 6-5, ord. 30 marzo 2017, n. 8210; da ultimo, in tema di società per azioni, ma con considerazioni che importano l’estensione del principio quale che sia la forma in cui è costituita la società di capitali, Cass. sez. 5, ord. 3 marzo 2021, n. 5763) secondo cui «in tema di redditi d’impresa, non è deducibile, per difetto dei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità del costo di cui all’art. 109 TUIR, la spesa sostenuta da una società di capitali per i compensi agli amministratori – non stabiliti nell’atto costitutivo – in mancanza di una esplicita delibera assembleare preventiva, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, né è ratificabile successivamente, stante la natura inderogabile degli artt. 2364 e 2389 c.c. (nel teso successivo al d.lgs. n. 6 del 2003)».

Gen. 07, 2022

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli Sentenza n. 12724/2021 Difensore: Avv. Luciano Coppola

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È ILLEGITTIMA L’ISCRIZIONE IPOTECARIA NON PRECEDUTA DALLA NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA.

Con la pronuncia in epigrafe viene confermato l’orientamento di merito e legittimità circa la nullità dell’iscrizione ipotecaria ad opera del riscossore nella ipotesi di mancata comunicazione preventiva, anche per le ipoteche iscritte nel regime anteriore alla entrata in vigore delle modifiche apposte all’art. 77 Dpr 602/1973.

La sentenza confermando quanto sostenuto dalla difesa enuncia anche un altro importante principio di diritto statuendo che “in caso di disconoscimento delle copie dei referti di notificazione prodotti dal riscossore, non è necessaria alcuna querela di falso”.

Gen. 03, 2022

Cass. 16360/2021-Tempestività dell’appello incidentale

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Ai fini della tempestività della proposizione dell’appello incidentale attraverso la trasmissione per posta dell’impugnazione, non è sufficiente che il plico sia spedito alla controparte nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale occorrendo invece che esso, entro quel termine, sia depositato presso la segreteria della commissione regionale.

Gen. 03, 2022

CASS., SENT. 01.12.2021 n.37849-2021

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Contrasto tra motivazione e dispositivo. Nullità della sentenza.

Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale […] La sentenza è, pertanto, nulla per palese contrasto tra motivazione e dispositivo, senza che sia ricostruibile l’iter logico seguito che sta a fondamento della statuizione giudiziale”