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Dic. 29, 2021

CASS., SENT.20.10.2021 n. 29112-2021.

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La cancellazione della società estingue anche le sanzioni.

A seguito della (accertata) estinzione della debitrice principale (la Società cooperativa Millennium a r.l.) le sanzioni amministrative a carico di quest’ultima per la violazione di norme tributarie non si trasmettono ai soci ed al liquidatore, trovando applicazione il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 8, che sancisce l’intrasmissibilità delle stesse agli eredi, in armonia con il principio della responsabilità personale, codificato da tale decreto, art. 2, comma 2, nonchè, in materia societaria, dal D.L. n. 269 del 2003, art. 7, comma 1, conv., con modif., in L. n. 326 del 2003, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie (così, Cass. 7 aprile 2017, n. 9094).

Dic. 27, 2021

Commissione Tributaria Regionale della Campania Sentenza n.7421/2021 Difensore: Avv. Luciano Coppola

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LA NOTIFICA DELL’APPELLO FA DECORRERE IL TERMINE BREVE PER L’IMPUGNAZIONE INCIDENTALE.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania dando seguito all’Orientamento della Suprema Corte, in accoglimento delle difese mosse dal difensore del contribuente ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale della controparte riscossione poiché promosso oltre il termine breve d’impugnazione poiché: “la notificazione dell’appello, al pari della sentenza, fa decorrere il termine breve per proporre tempestiva impugnazione incidentale della pronuncia”.

Dic. 22, 2021

CASE STUDY

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Sequestro nei reati tributari e motivazione del periculum in mora.

Dic. 20, 2021

CASE STUDY

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Anche per le operazioni inesistenti IVA detraibile se versata integralmente.

Dic. 17, 2021

Cass., SENT. 14.10.2021 n. 28137-2021

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Prescrizione successiva in materia previdenziale

La definitività dell’accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione delle medesime, non è preclusiva dell’accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi dei crediti maturati successivamente alla notifica delle cartelle, laddove venga contestata l’effettiva prescrizione o estinzione dell’obbligo contributivo da parte dell’ente creditore.

Dic. 16, 2021

Commissione Tributaria Provinciale di Salerno sentenza n. 2178/21 Difensore: Avv. Luciano Coppola

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È ILLEGITTIMO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA NON AUTOGRAFA.

La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con la pronuncia in epigrafe, dando seguito ad importante orientamento giurisprudenziale di merito ed in accoglimento delle difese mosse dal difensore del contribuente ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento quale conseguenza della mancata apposizione di firma autografa e di attestazione equipollente di conformità.

Dic. 16, 2021

Commissione Tributaria Provinciale di Salerno sentenza n. 2618/2020 Difensore: Avv. Luciano Coppola

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È ILLEGITTIMO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO CON IL PROCEDIMENTO DEGLI IRREPERIBILI IN ASSENZA DELLA RACCOMANDATA INFORMATIVA.

La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con la pronuncia in commento, in accoglimento delle difese mosse dal difensore del contribuente ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento quale conseguenza dell’inesistenza giuridica del procedimento notificatorio, ictu oculi esorbitante dallo schema normativo, sia per quanto attiene all’assunta notificazione eseguita nei riguardi della società, sia per quanto riguarda l’atto notificato al legale rappresentante, siccome mai destinatario della raccomandata informativa in quanto trattavasi di presunta notifica avvenuta per irreperibilità. Il contribuente contestava la omessa notificazione dell’atto accertativo. I Giudici Salernitani accogliendo il motivo di ricorso si sono risolti per la nullità dell’atto impositivo poiché emesso in violazione del combinato disposto degli artt. 60 DPR 600/1973 e 140 c.p.c. D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

Dic. 15, 2021

CASS., SENT. 17.02.2021, n.4160-2021

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Appello spese. Decorrenza del termine breve per proporre impugnazione

È destinato a valere anche per il processo tributario il principio per cui il termine breve per impugnare una sentenza decorre di regola dalla notificazione ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., a meno che la proposizione della stessa o di altra impugnazione abbia determinato il decorso del termine per chi l’ha proposta e le altre parti, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., comma 2; per cui la notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione evidenzia la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fanno, pertanto, decorrere il termine breve a carico del notificante soltanto dal momento del perfezionamento del procedimento di

notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall’altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento (ex plurimis, per il processo civile: Cass., Sez. Un., 9 giugno 2006, n. 13431; Cass., Sez. 6, 7 maggio 2015, n. 9258; Cass., Sez. 6, 28 luglio 2020, n. 16015)

 

 

Dic. 15, 2021

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA SEZ. 35 SENT. N. 480/2017 DEL 28.03.2017 DIFENSORE: AVV. LUCIANO COPPOLA

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OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE PER VIZI PROPRI DELLA STESSA E PER VIZI INERENTI AGLI ATTI IMPOSITIVI E PRODROMICI. LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL SOLO AGENTE DELLA RISCOSSIONE.

LITISCONSORZIO FACOLTATIVO DELL’ENTE IMPOSITORE.

Importante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in una causa patrocinata dallo Studio Legale Tributario Coppola, in cui viene ribadito l’importante principio di diritto, più volte enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 1640/2007; Cass. Sez. Un 16412/2007; Cass. Sez. VI n. 25795/2015; Cass. n. 1532/2012), secondo il quale laddove un atto venga impugnato per vizi riferibili sia all’Agente delle riscossione che all’ente impositore, come nel caso di specie, non si configura un caso di litisconsorzio necessario tra i due soggetti in questione. Di fatti, l’azione del contribuente, diretta a fare valere la nullità dell’atto impugnato, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario della riscossione (dovendosi escludere nella specie un litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove unico a essere stato evocato in giudizio, la facoltà di chiamata nei riguardi dell’ente creditore, pena la soccombenza in caso di esito favorevole per il ricorrente della lite. Nella specie la difesa ha eccepito la mancata notificazione degli atti presupposti (avviso di liquidazione) alla cartella impugnata e l’Agente della Riscossione non ha provato la rituale notificazione degli stessi né tantomeno ha adito per la chiamata in causa dell’ente impositore. I giudici capitolini hanno pertanto accolto il ricorso ed annullato gli atti impugnati.

 

Dic. 06, 2021

CASS., SENT. 03.11.2021, n.31283

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Iscrizione a ruolo non interrompe prescrizione

In tema di imposta di registro, il decorso del termine prescrizionale decennale per la riscossione dell’imposta definitivamente accertata, previsto dall’art. 78 del D.P.R. n. 131 del 1986, non può ritenersi interrotto dalla sola formazione del ruolo da parte dell’Amministrazione finanziaria, atteso che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2943 cod. civ., la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente carattere recettizio, mentre l’iscrizione a ruolo di un tributo resta un atto interno dell’amministrazione. Per la stessa ragione, il termine di prescrizione riprende a decorrere subito dopo la ricezione dell’atto interruttivo e non alla scadenza dell’eventuale termine per impugnarlo o contestarlo; l’art 2954 c.c. stabilisce infatti che per effetto dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione, salvo che si tratti di atti ad effetto interruttivo protratto nel tempo (come l’azione giudiziale), atti tipizzati dagli artt. 2945 e 2943 c.c.