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Dic. 06, 2021

CASS.,SENT. 02.11.2021, n.31012

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Operazioni pubblicitarie ritenute oggettivamente inesistenti. Onere della prova

Qualora l’ufficio ritenga, che le fatture concernano operazioni oggettivamente inesistenti, e contesti pertanto sia l’indebita detrazione dell’IVA, sia la deduzione dei relative costi, è tenuto a provare, anche sulla base di elementi meramente indiziari, che le operazioni fatturate non siano mai state effettuate. Assolto tale onere, sarà il contribuente tenuto a provare l’effettiva consistenza delle operazioni fatturate, prova che tuttavia non può consistere nella mera esibizione delle fatture, ovvero nella dimostrazione delle regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento utilizzati, potendo questi ultimi essere facilmente falsificati ed essendo normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reali operazioni che tali non sono.

La Suprema Corte, in considerazione dell’enunciato principio, atteso che il contribuente ha prodotto elementi indiziari idonei a sconsacrare la falsità delle operazioni contestate (tra cui: assenza di retrocessioni monetarie in capo alla cedente, sponsorizzazioni ricevute mediante distribuzione di gadget e logo, assoluzione dell’amministratore in sede penale), ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate confermando la sentenza della CTR favorevole alla parte privata.

 

Dic. 02, 2021

CASE STUDY

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Non tassabili le anticipazioni bancarie ottenute tramite fatture false

 

 

 

 

Dic. 02, 2021

CASS., SENT. 29.10.2021 n.30884

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Definizione sanzioni e ricorso vs IMU

Anche in materia di accertamento Imu, al pari di quanto avviene nella ipotesi di accertamento erariale, il contribuente può addivenire alla risoluzione della definizione agevolata delle solo sanzioni contestando in sede contenziosa il tributo, poiché: “La scelta di addivenire alla definizione agevolata della contestazione della sanzione amministrativa per violazione di norme tributarie ai sensi dell’art. 16, comma terzo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, non comporta alcun effetto di acquiescenza o di riconoscimento della fondatezza della pretesa relativa al tributo, la cui possibilità di contestazione resta, quindi, impregiudicata, poiché l’atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni si riferiscono”.

 

Dic. 02, 2021

CTR CAMPANIA (SALERNO) SEZ. 5 sentenza n. 8119 del 30/10/2019 Difensore: Avv. Luciano Coppola

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ILLEGITTIMITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO TRASMESSA A MEZZO PEC

Quanto alle modalità della prova della regolarità della notificazione avvenuta col mezzo telematico, la Suprema Corte e le Commissioni di merito hanno più volte statuito che la prova deve essere necessariamente fornita, soprattutto in caso di contestazione delle copie cartacee depositate come non è avvenuto nel caso di specie, dai files informatici del messaggio, inviato da indirizzo di posta elettronica ufficiale del notificante per il tramite di soggetto abilitato dalla legge alla notificazione degli atti della riscossione, e precisamente: ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna, quest’ultima contenente anche la  copia del messaggio inviato (postacert.eml) e gli allegati.

 

 

Dic. 02, 2021

CTP SALERNO SEZ. 7 sentenza n. 4811 del 20/12/2019 Difensore: Avv. Luciano Coppola

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MANCATA NOTIFICA DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE D’ISCRIZIONE IPOTECARIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 77 DPR 602/1973- NULLITA’

Con la pronuncia in commento viene confermato l’orientamento di merito e legittimità circa la nullità dell’iscrizione ipotecaria ad opera del riscossore nella ipotesi di mancata comunicazione preventiva.

Di fatti, la comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca al contribuente non è, o meglio, non è solo un mero adempimento di natura formale che incombe sull’amministrazione, la quale deve necessariamente attivare il “contraddittorio endoprocedimentale per ogni atto limitativo della sfera giuridica del contribuente, ma ha anche e soprattutto la funzione pratica e giuridica di portare a conoscenza del contribuente le ragioni, e dunque i titoli esecutivi, in base ai quali sia stata iscritta la misura cautelare, posto che un atto tributario se considerato dalla legge impugnabile deve essere necessariamente notificato al contribuente onde consentire allo stesso di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito!!!

Tanto si deduce dalla lettura stessa del comma 2 dell’art. 77 Dpr 602/73 ai sensi del quale l’Agente della Riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute in ragione dei titoli notificati e non opposti nei termini di 60 gg.  (di cui al comma 1), sarà iscritta ipoteca.

 

 

 

Dic. 01, 2021

CASS., SENT.22.09.2021 n.25632

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Efficacia vincolante del giudicato penale

L’eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d’ufficio. Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall’art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l’esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo. Deve pertanto negarsi che la produzione di una sentenza penale irrevocabile prodotta dalla parte sia soggetta a preclusioni processuali, potendo la stessa essere acquisita, ed utilizzata per la decisione, anche d’ufficio. Può allora ricordarsi che l’accertamento di fatto, effettuato in sede penale, vincola il giudice civile.