È ILLEGITTIMA L’ISCRIZIONE IPOTECARIA NON PRECEDUTA DALLA NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA.
Con la pronuncia in epigrafe viene confermato l’orientamento di merito e legittimità circa la nullità dell’iscrizione ipotecaria ad opera del riscossore nella ipotesi di mancata comunicazione preventiva, anche per le ipoteche iscritte nel regime anteriore alla entrata in vigore delle modifiche apposte all’art. 77 Dpr 602/1973.
La sentenza confermando quanto sostenuto dalla difesa enuncia anche un altro importante principio di diritto statuendo che “in caso di disconoscimento delle copie dei referti di notificazione prodotti dal riscossore, non è necessaria alcuna querela di falso”.