Appello spese. Decorrenza del termine breve per proporre impugnazione

È destinato a valere anche per il processo tributario il principio per cui il termine breve per impugnare una sentenza decorre di regola dalla notificazione ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., a meno che la proposizione della stessa o di altra impugnazione abbia determinato il decorso del termine per chi l’ha proposta e le altre parti, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., comma 2; per cui la notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione evidenzia la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fanno, pertanto, decorrere il termine breve a carico del notificante soltanto dal momento del perfezionamento del procedimento di

notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall’altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento (ex plurimis, per il processo civile: Cass., Sez. Un., 9 giugno 2006, n. 13431; Cass., Sez. 6, 7 maggio 2015, n. 9258; Cass., Sez. 6, 28 luglio 2020, n. 16015)