INAMMISSIBILITÀ DELL’ APPELLO SOTTOSCRITTO DAL DIFENSORE DELLA RISCOSSIONE
Con la pronuncia in epigrafe la CTR, in accoglimento dell’eccezione del contribuente, ha dichiarato inammissibile l’appello del riscossore, avverso la sentenza della CTP, che aveva accolto il ricorso di prima istanza. Invero, la riscossione proponeva appello avverso la pronuncia della CTP. L’appello veniva sottoscritto direttamente dal difensore del libero foro. Si costituiva il contribuente deducendo, in via pregiudiziale, la inammissibilità del gravame per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 53 e 18, comma 3 Dlgs. 546/92, a mente del quale l’appello deve essere sottoscritto dal soggetto che rappresenta l’ente, nella qualità di legittimato ad processum, che in specie era rappresentato dal Direttore p.t. o dal Capo dell’Ufficio Legale, poiché in seguito alla riforma della riscossione, l’esattore è divenuto soggetto pubblico al pari dell’Agenzia delle Entrate. La CTR sul presupposto dedotto dal contribuente, ed in considerazione che la riscossione non ha prodotto le fonti che autorizzavano il difensore a sottoscrivere l’atto di gravame, in sostituzione dei predetti, ne ha dichiarato l’inammissibilità, conseguendone il passaggio in giudicato della sentenza della CTP.