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Cass. Ord. 8231-2022. Operazioni soggettivamente inesistenti. Onere dell’Amministrazione Finanziaria di provare la interposizione fittizia del cedente
Leave a commentIn materia di operazioni soggettivamente inesistenti «qualora sia contestata l’inesistenza soggettiva dell’operazione, grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche in via presuntiva, ex art. 2727 cod. civ., la interposizione fittizia del cedente ovvero la frode fiscale realizzata a monte dell’operazione, eventualmente da altri soggetti, nonché la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della frode commessa; spetta, invece, al contribuente che intende esercitare il diritto alla detrazione o al rimborso, provare la corrispondenza anche soggettiva della operazione di cui alla fattura con quella in concreto realizzata ovvero l’incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale, ingenerato dalla condotta del cedente.»

CTR Campania Salerno Sentenza n. 2086-2022 – Difensore: Avv. Luciano Coppola
Leave a commentGIUDICATO SOSTANZIALE ESTERNO. RILEVABILITÀ D’UFFICIO. NATURA VINCOLANTE
Con la pronuncia in epigrafe la CTR Campania, Sede di Salerno, facendo buon uso dei principi in materia di giudicato esterno, ha accolto il ricorso del contribuente proposto avverso l’atto di pignoramento, annullando quest’ultimo, che non aveva più ragion d’essere in virtù del giudicato formatosi in ordine alla pretesa sottesa, in altro giudizio. Così la sentenza: “il giudicato, rilevabile anche d’ufficio, è tale da non consentire diverse soluzioni in ordine al tema giudiziale che ne forma oggetto, attesa appunto la sua natura vincolante, idonea a prevalere su qualsiasi altro riscontro, persino fornito di oggettiva valenza probante. E dunque l’annullamento della detta cartella per effetto della statuizione irrevocabile della C.T.P. di Napoli in discorso determina la caducazione dell’impugnato avviso di pignoramento per quanto di ragione”.
Come giustamente affermato dalla CTR, in effetti l’esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass. n.16847 del 26/06/2018 e, in termini Cass.n.25432 del 26/10/2017).
