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CTR Campania Salerno Sentenza n. 4595-2021 – Difensore: Avv. Luciano Coppola
Leave a commentELENCAZIONE DEGLI ATTI IMPUGNABILI EX ART. 19 D.LGS. 546/1992. NATURA NON TASSATIVA.
La CTR Campania Sede Salerno ha riformato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso la comunicazione di irregolarità emessa dall’Ufficio ai sensi dell’art. 36 bis DPR 600/1973. La CTR ha ritenuto illegittima la sentenza, perché contraria al dettato di cui all’art. 19 Dlgs. 546/92, sì come interpretato dal Giudice di Vertice: “In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario senza necessità che si manifesti in forma autoritativa. Secondo l’orientamento granitico della Suprema Corte che si iscrive in un consolidato indirizzo giurisprudenziale anche di merito, con specifico riferimento al caso in esame, devono ritenersi “immediatamente impugnabili” anche gli avvisi bonari (alias: comunicazione d’irregolarità, ex art. 36 bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e a maggior ragione la odierna comunicazione ex art. 36 ter Dpr 600/73)” con cui l’Amministrazione chiede, pur senza efficacia vincolante, il pagamento di un tributo (applicando anche la sanzione!!!!) in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell’art. 19 Dlgs. 546/92 e non essendo perciò in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicano nel contribuente l’interesse a chiarire da subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili.

Cass. 31976-2021. No integrazione motivazione accertamento in sede giudiziaria
Leave a commentL’avviso di accertamento privo, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 della 1. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere “integrata” in giudizio dell’Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario.




ACCERTAMENTO EMESSO NEI RIGUARDI DI SOCIETÀ ESTINTA IN EPOCA SUCCESSIVA AL 13 DICEMBRE 2014 ED IMPUTATO E NOTIFICATO AI SOCI. NULLITÀ.
La CTP di Salerno, in accoglimento della difesa del contribuente, ha annullato l’avviso di accertamento notificato, ed imputato, ai soci di una società estinta, per violazione dell’art. 28 del decreto sulle Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), secondo cui: “Ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese”. La CTP ha ritenuto pretestuosa la eccezione di controparte secondo cui con la cancellazione la società diverrebbe nei rapporti con l’ente erariale un soggetto giuridicamente inesistente (efficacia immediatamente costitutiva), sollevata al solo fine di legittimare in assenza dei presupposti di legge la propria azione nei confronti degli ex soci, risulta pretestuosa ed infondata, siccome non tiene conto degli effetti legali della postergazione quinquennale di cui alla richiamata novella legislativa del 2014, applicabile ratione temporis al caso di specie (cancellazioni posteriori al 13 dicembre 2014). Ai sensi della citata disposizione, la pretesa dell’Ufficio erariale di estendere agli ex soci la responsabilità ancora da accertarsi in capo alla società: è da ritenersi illegittima, siccome in contrasto con la mentovata littera legis. Precisamente, sebbene l’art. 2495 c.c. ha, di fatto, attribuito efficacia costitutiva all’estinzione della società, (Cassazione a Sezioni Unite sent. 4062/2010), derivandone per l’effetto che dal momento della cancellazione dal registro imprese l’ente diviene soggetto giuridico inesistente, in virtù della norma speciale di cui all’art. 28, ne è esclusa l’applicazione alle attività erariali di accertamento e riscossione, per le quali la società dovrà considerarsi, ai fini della validità giuridica delle conferenti notificazioni ed impugnazioni ancora esistente, atteso che l’effetto dell’estinzione si produrrà, come nella specie, decorsi cinque anni dalla data della cancellazione.