In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l’anno d’imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell’atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l’avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento indirizzato alla società, manchi dell’allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali.
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Cass. Ord. n. 4239-2022. Accertamento sulla ristretta partecipazione societaria socio receduto. No mero rinvio per relationem
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Ai fini della tempestività della proposizione dell’appello incidentale attraverso la trasmissione per posta dell’impugnazione, non è sufficiente che il plico sia spedito alla controparte nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale occorrendo invece che esso, entro quel termine, sia depositato presso la segreteria della commissione regionale.

Commissione Tributaria Regionale della Campania Sentenza n.7421/2021 Difensore: Avv. Luciano Coppola
Leave a commentLA NOTIFICA DELL’APPELLO FA DECORRERE IL TERMINE BREVE PER L’IMPUGNAZIONE INCIDENTALE.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania dando seguito all’Orientamento della Suprema Corte, in accoglimento delle difese mosse dal difensore del contribuente ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale della controparte riscossione poiché promosso oltre il termine breve d’impugnazione poiché: “la notificazione dell’appello, al pari della sentenza, fa decorrere il termine breve per proporre tempestiva impugnazione incidentale della pronuncia”.

Commissione Tributaria Provinciale di Salerno sentenza n. 2178/21 Difensore: Avv. Luciano Coppola
Leave a commentÈ ILLEGITTIMO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA NON AUTOGRAFA.
La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con la pronuncia in epigrafe, dando seguito ad importante orientamento giurisprudenziale di merito ed in accoglimento delle difese mosse dal difensore del contribuente ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento quale conseguenza della mancata apposizione di firma autografa e di attestazione equipollente di conformità.

Commissione Tributaria Provinciale di Salerno sentenza n. 2618/2020 Difensore: Avv. Luciano Coppola
Leave a commentÈ ILLEGITTIMO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO CON IL PROCEDIMENTO DEGLI IRREPERIBILI IN ASSENZA DELLA RACCOMANDATA INFORMATIVA.
La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con la pronuncia in commento, in accoglimento delle difese mosse dal difensore del contribuente ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento quale conseguenza dell’inesistenza giuridica del procedimento notificatorio, ictu oculi esorbitante dallo schema normativo, sia per quanto attiene all’assunta notificazione eseguita nei riguardi della società, sia per quanto riguarda l’atto notificato al legale rappresentante, siccome mai destinatario della raccomandata informativa in quanto trattavasi di presunta notifica avvenuta per irreperibilità. Il contribuente contestava la omessa notificazione dell’atto accertativo. I Giudici Salernitani accogliendo il motivo di ricorso si sono risolti per la nullità dell’atto impositivo poiché emesso in violazione del combinato disposto degli artt. 60 DPR 600/1973 e 140 c.p.c. D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

Appello spese. Decorrenza del termine breve per proporre impugnazione
È destinato a valere anche per il processo tributario il principio per cui il termine breve per impugnare una sentenza decorre di regola dalla notificazione ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., a meno che la proposizione della stessa o di altra impugnazione abbia determinato il decorso del termine per chi l’ha proposta e le altre parti, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., comma 2; per cui la notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione evidenzia la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fanno, pertanto, decorrere il termine breve a carico del notificante soltanto dal momento del perfezionamento del procedimento di
notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall’altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento (ex plurimis, per il processo civile: Cass., Sez. Un., 9 giugno 2006, n. 13431; Cass., Sez. 6, 7 maggio 2015, n. 9258; Cass., Sez. 6, 28 luglio 2020, n. 16015)

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA SEZ. 35 SENT. N. 480/2017 DEL 28.03.2017 DIFENSORE: AVV. LUCIANO COPPOLA
Leave a commentOPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE PER VIZI PROPRI DELLA STESSA E PER VIZI INERENTI AGLI ATTI IMPOSITIVI E PRODROMICI. LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL SOLO AGENTE DELLA RISCOSSIONE.
LITISCONSORZIO FACOLTATIVO DELL’ENTE IMPOSITORE.
Importante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in una causa patrocinata dallo Studio Legale Tributario Coppola, in cui viene ribadito l’importante principio di diritto, più volte enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 1640/2007; Cass. Sez. Un 16412/2007; Cass. Sez. VI n. 25795/2015; Cass. n. 1532/2012), secondo il quale laddove un atto venga impugnato per vizi riferibili sia all’Agente delle riscossione che all’ente impositore, come nel caso di specie, non si configura un caso di litisconsorzio necessario tra i due soggetti in questione. Di fatti, l’azione del contribuente, diretta a fare valere la nullità dell’atto impugnato, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario della riscossione (dovendosi escludere nella specie un litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove unico a essere stato evocato in giudizio, la facoltà di chiamata nei riguardi dell’ente creditore, pena la soccombenza in caso di esito favorevole per il ricorrente della lite. Nella specie la difesa ha eccepito la mancata notificazione degli atti presupposti (avviso di liquidazione) alla cartella impugnata e l’Agente della Riscossione non ha provato la rituale notificazione degli stessi né tantomeno ha adito per la chiamata in causa dell’ente impositore. I giudici capitolini hanno pertanto accolto il ricorso ed annullato gli atti impugnati.

Iscrizione a ruolo non interrompe prescrizione
In tema di imposta di registro, il decorso del termine prescrizionale decennale per la riscossione dell’imposta definitivamente accertata, previsto dall’art. 78 del D.P.R. n. 131 del 1986, non può ritenersi interrotto dalla sola formazione del ruolo da parte dell’Amministrazione finanziaria, atteso che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2943 cod. civ., la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente carattere recettizio, mentre l’iscrizione a ruolo di un tributo resta un atto interno dell’amministrazione. Per la stessa ragione, il termine di prescrizione riprende a decorrere subito dopo la ricezione dell’atto interruttivo e non alla scadenza dell’eventuale termine per impugnarlo o contestarlo; l’art 2954 c.c. stabilisce infatti che per effetto dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione, salvo che si tratti di atti ad effetto interruttivo protratto nel tempo (come l’azione giudiziale), atti tipizzati dagli artt. 2945 e 2943 c.c.

Operazioni pubblicitarie ritenute oggettivamente inesistenti. Onere della prova
Qualora l’ufficio ritenga, che le fatture concernano operazioni oggettivamente inesistenti, e contesti pertanto sia l’indebita detrazione dell’IVA, sia la deduzione dei relative costi, è tenuto a provare, anche sulla base di elementi meramente indiziari, che le operazioni fatturate non siano mai state effettuate. Assolto tale onere, sarà il contribuente tenuto a provare l’effettiva consistenza delle operazioni fatturate, prova che tuttavia non può consistere nella mera esibizione delle fatture, ovvero nella dimostrazione delle regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento utilizzati, potendo questi ultimi essere facilmente falsificati ed essendo normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reali operazioni che tali non sono.
La Suprema Corte, in considerazione dell’enunciato principio, atteso che il contribuente ha prodotto elementi indiziari idonei a sconsacrare la falsità delle operazioni contestate (tra cui: assenza di retrocessioni monetarie in capo alla cedente, sponsorizzazioni ricevute mediante distribuzione di gadget e logo, assoluzione dell’amministratore in sede penale), ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate confermando la sentenza della CTR favorevole alla parte privata.

Definizione sanzioni e ricorso vs IMU
Anche in materia di accertamento Imu, al pari di quanto avviene nella ipotesi di accertamento erariale, il contribuente può addivenire alla risoluzione della definizione agevolata delle solo sanzioni contestando in sede contenziosa il tributo, poiché: “La scelta di addivenire alla definizione agevolata della contestazione della sanzione amministrativa per violazione di norme tributarie ai sensi dell’art. 16, comma terzo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, non comporta alcun effetto di acquiescenza o di riconoscimento della fondatezza della pretesa relativa al tributo, la cui possibilità di contestazione resta, quindi, impregiudicata, poiché l’atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni si riferiscono”.