Con l’ordinanza in questione la Suprema Corte conferma il principio secondo il quale il Ricorso per Cassazione, mezzo di impugnazione a critica vincolata, deve essere dotato dei caratteri propri che lo distinguono, ovvero, di quel tecnicismo che permette all’interprete di individuare modo specifico e con la dovuta tassatività le violazioni di legge della sentenza impugnata. Argomenta la Corte “il giudizio di cassazione è a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità e esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360, cod. proc. civ. Nella specie, il complesso motivo di impugnazione, sussunto, contemporaneamente, entro i diversi paradigmi della violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quale norma non esplicitamente indicata nella rubrica del “mezzo”) e dell’omesso esame circa un “punto” decisivo della controversia (ibidem n. 5), contiene, in sostanza, una critica del tutto generica, inammissibilmente ampia e incerta, che sollecita la Corte di legittimità a sostituirsi al ricorrente al fine di individuare, dall’insieme indistinto delle doglianze congiuntamente proposte, autonomi profili di censura (ex multis Cass. 18/04/2018, n. 9486).
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Cass. 41314-2021. Ricorso per cassazione. Motivo ampio e incerto. Inammissibilità
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Cass. 38757-2021. Compensi agli amministratori indeducibili se non risultanti da apposita delibera.
Leave a commentCon la indicata pronuncia la Corte di Cassazione, con specifico riferimento a fattispecie relative a compensi di amministratori di società di capitali, ha dato continuità al principio (si vedano specificamente, al riguardo, Cass. sez. 5, 28 ottobre 2015, n. 21953; Cass. sez. 6-5, ord. 8 giugno 2016, nn. 11779 e 11781; Cass. sez. 6-5, ord. 30 marzo 2017, n. 8210; da ultimo, in tema di società per azioni, ma con considerazioni che importano l’estensione del principio quale che sia la forma in cui è costituita la società di capitali, Cass. sez. 5, ord. 3 marzo 2021, n. 5763) secondo cui «in tema di redditi d’impresa, non è deducibile, per difetto dei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità del costo di cui all’art. 109 TUIR, la spesa sostenuta da una società di capitali per i compensi agli amministratori – non stabiliti nell’atto costitutivo – in mancanza di una esplicita delibera assembleare preventiva, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, né è ratificabile successivamente, stante la natura inderogabile degli artt. 2364 e 2389 c.c. (nel teso successivo al d.lgs. n. 6 del 2003)».

Ai fini della tempestività della proposizione dell’appello incidentale attraverso la trasmissione per posta dell’impugnazione, non è sufficiente che il plico sia spedito alla controparte nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale occorrendo invece che esso, entro quel termine, sia depositato presso la segreteria della commissione regionale.

Contrasto tra motivazione e dispositivo. Nullità della sentenza.
Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale […] La sentenza è, pertanto, nulla per palese contrasto tra motivazione e dispositivo, senza che sia ricostruibile l’iter logico seguito che sta a fondamento della statuizione giudiziale”

La cancellazione della società estingue anche le sanzioni.
A seguito della (accertata) estinzione della debitrice principale (la Società cooperativa Millennium a r.l.) le sanzioni amministrative a carico di quest’ultima per la violazione di norme tributarie non si trasmettono ai soci ed al liquidatore, trovando applicazione il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 8, che sancisce l’intrasmissibilità delle stesse agli eredi, in armonia con il principio della responsabilità personale, codificato da tale decreto, art. 2, comma 2, nonchè, in materia societaria, dal D.L. n. 269 del 2003, art. 7, comma 1, conv., con modif., in L. n. 326 del 2003, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie (così, Cass. 7 aprile 2017, n. 9094).

Prescrizione successiva in materia previdenziale
La definitività dell’accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione delle medesime, non è preclusiva dell’accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi dei crediti maturati successivamente alla notifica delle cartelle, laddove venga contestata l’effettiva prescrizione o estinzione dell’obbligo contributivo da parte dell’ente creditore.

Appello spese. Decorrenza del termine breve per proporre impugnazione
È destinato a valere anche per il processo tributario il principio per cui il termine breve per impugnare una sentenza decorre di regola dalla notificazione ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., a meno che la proposizione della stessa o di altra impugnazione abbia determinato il decorso del termine per chi l’ha proposta e le altre parti, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., comma 2; per cui la notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione evidenzia la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fanno, pertanto, decorrere il termine breve a carico del notificante soltanto dal momento del perfezionamento del procedimento di
notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall’altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento (ex plurimis, per il processo civile: Cass., Sez. Un., 9 giugno 2006, n. 13431; Cass., Sez. 6, 7 maggio 2015, n. 9258; Cass., Sez. 6, 28 luglio 2020, n. 16015)

Iscrizione a ruolo non interrompe prescrizione
In tema di imposta di registro, il decorso del termine prescrizionale decennale per la riscossione dell’imposta definitivamente accertata, previsto dall’art. 78 del D.P.R. n. 131 del 1986, non può ritenersi interrotto dalla sola formazione del ruolo da parte dell’Amministrazione finanziaria, atteso che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2943 cod. civ., la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente carattere recettizio, mentre l’iscrizione a ruolo di un tributo resta un atto interno dell’amministrazione. Per la stessa ragione, il termine di prescrizione riprende a decorrere subito dopo la ricezione dell’atto interruttivo e non alla scadenza dell’eventuale termine per impugnarlo o contestarlo; l’art 2954 c.c. stabilisce infatti che per effetto dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione, salvo che si tratti di atti ad effetto interruttivo protratto nel tempo (come l’azione giudiziale), atti tipizzati dagli artt. 2945 e 2943 c.c.

Operazioni pubblicitarie ritenute oggettivamente inesistenti. Onere della prova
Qualora l’ufficio ritenga, che le fatture concernano operazioni oggettivamente inesistenti, e contesti pertanto sia l’indebita detrazione dell’IVA, sia la deduzione dei relative costi, è tenuto a provare, anche sulla base di elementi meramente indiziari, che le operazioni fatturate non siano mai state effettuate. Assolto tale onere, sarà il contribuente tenuto a provare l’effettiva consistenza delle operazioni fatturate, prova che tuttavia non può consistere nella mera esibizione delle fatture, ovvero nella dimostrazione delle regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento utilizzati, potendo questi ultimi essere facilmente falsificati ed essendo normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reali operazioni che tali non sono.
La Suprema Corte, in considerazione dell’enunciato principio, atteso che il contribuente ha prodotto elementi indiziari idonei a sconsacrare la falsità delle operazioni contestate (tra cui: assenza di retrocessioni monetarie in capo alla cedente, sponsorizzazioni ricevute mediante distribuzione di gadget e logo, assoluzione dell’amministratore in sede penale), ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate confermando la sentenza della CTR favorevole alla parte privata.

Definizione sanzioni e ricorso vs IMU
Anche in materia di accertamento Imu, al pari di quanto avviene nella ipotesi di accertamento erariale, il contribuente può addivenire alla risoluzione della definizione agevolata delle solo sanzioni contestando in sede contenziosa il tributo, poiché: “La scelta di addivenire alla definizione agevolata della contestazione della sanzione amministrativa per violazione di norme tributarie ai sensi dell’art. 16, comma terzo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, non comporta alcun effetto di acquiescenza o di riconoscimento della fondatezza della pretesa relativa al tributo, la cui possibilità di contestazione resta, quindi, impregiudicata, poiché l’atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni si riferiscono”.