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CTR Campania Salerno Sentenza n. 4595-2021 – Difensore: Avv. Luciano Coppola
Leave a commentELENCAZIONE DEGLI ATTI IMPUGNABILI EX ART. 19 D.LGS. 546/1992. NATURA NON TASSATIVA.
La CTR Campania Sede Salerno ha riformato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso la comunicazione di irregolarità emessa dall’Ufficio ai sensi dell’art. 36 bis DPR 600/1973. La CTR ha ritenuto illegittima la sentenza, perché contraria al dettato di cui all’art. 19 Dlgs. 546/92, sì come interpretato dal Giudice di Vertice: “In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario senza necessità che si manifesti in forma autoritativa. Secondo l’orientamento granitico della Suprema Corte che si iscrive in un consolidato indirizzo giurisprudenziale anche di merito, con specifico riferimento al caso in esame, devono ritenersi “immediatamente impugnabili” anche gli avvisi bonari (alias: comunicazione d’irregolarità, ex art. 36 bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e a maggior ragione la odierna comunicazione ex art. 36 ter Dpr 600/73)” con cui l’Amministrazione chiede, pur senza efficacia vincolante, il pagamento di un tributo (applicando anche la sanzione!!!!) in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell’art. 19 Dlgs. 546/92 e non essendo perciò in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicano nel contribuente l’interesse a chiarire da subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili.

Corte di Appello di Salerno Sez. Lavoro Sentenza n. 743 – Difensore: Avv. Luciano Coppola
Leave a commentLitisconsorzio facoltativo tra ente della riscossione e previdenziale.
Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno in accoglimento dei motivi di gravame esposti da questa difesa, conferma l’orientamento di merito e legittimità circa la sussistenza di un litisconsorzio facoltativo tra ente impositore ed agente della riscossione, anche in materia previdenziale, ribadendo che alcuna integrazione del contraddittorio debba essere fatta nei riguardi dell’ente previdenziale se destinatario dell’impugnazione viene fatto il solo riscossore. E ciò in ottemperanza del dettato normativo di cui all’art. 39 D.Lgs. 112/99, in virtù del quale tra l’Agente della riscossione e l’Ufficio impositore sussiste un rapporto inquadrabile non già nell’alveo del litisconsorzio necessario ma facoltativo successivo, in ragione del quale, argomenta l’unanime giurisprudenza di legittimità e di merito interpretando il richiamato disposto di legge, il contribuente ben potrà indirizzare la propria azione nei confronti del solo Concessionario della Riscossione pur contestando vizi imputabili anche all’ente impositore, circostanza questa che non determinerà la inammissibilità della domanda, ma potrà comportare la chiamata in causa dell’ente impositore da parte del Riscossore (se tempestiva la costituzione in giudizio e se ritualmente ivi proposta la domanda), onere che grava sul convenuto, senza che il giudice possa ordinare la integrazione del contraddittorio. Il Collegio Salernitano in definitiva dunque accogliendo l’appello ha censurato il provvedimento del primo Giudice annullando la sentenza.

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli Sentenza n. 8321.21 – Difensore: Avv. Luciano Coppola
Leave a commentOpposizione a preavviso di fermo e atti sottesi. Prescrizione triennale della tassa di circolazione. Nullità
I Giudici tributari partenopei con la indicata sentenza hanno confermato le ragioni del contribuente in ordine all’eccezione di prescrizione triennale dei crediti relativi alla tassa auto. Di conseguenza hanno accolto il ricorso annullando la pretesa e dichiarando illegittimo il minacciato fermo amministrativo.

Commissione Tributaria Provinciale di Salerno Sentenza n. 2499.2020 – Difensore: Avv. Luciano Coppola
Leave a commentÈ ILLEGITTIMA L’ISCRIZIONE IPOTECARIA NON PRECEDUTA DALLA NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA.
Con la pronuncia in epigrafe viene confermato l’orientamento di merito e legittimità circa la nullità dell’iscrizione ipotecaria ad opera del riscossore nella ipotesi di mancata comunicazione preventiva, anche per le ipoteche iscritte nel regime anteriore alla entrata in vigore delle modifiche apposte all’art. 77 Dpr 602/1973.

Commissione Tributaria Regionale della Campania Sentenza n.7421/2021 Difensore: Avv. Luciano Coppola
Leave a commentLA NOTIFICA DELL’APPELLO FA DECORRERE IL TERMINE BREVE PER L’IMPUGNAZIONE INCIDENTALE.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania dando seguito all’Orientamento della Suprema Corte, in accoglimento delle difese mosse dal difensore del contribuente ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale della controparte riscossione poiché promosso oltre il termine breve d’impugnazione poiché: “la notificazione dell’appello, al pari della sentenza, fa decorrere il termine breve per proporre tempestiva impugnazione incidentale della pronuncia”.

Commissione Tributaria Provinciale di Salerno sentenza n. 2178/21 Difensore: Avv. Luciano Coppola
Leave a commentÈ ILLEGITTIMO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA NON AUTOGRAFA.
La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con la pronuncia in epigrafe, dando seguito ad importante orientamento giurisprudenziale di merito ed in accoglimento delle difese mosse dal difensore del contribuente ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento quale conseguenza della mancata apposizione di firma autografa e di attestazione equipollente di conformità.

Appello spese. Decorrenza del termine breve per proporre impugnazione
È destinato a valere anche per il processo tributario il principio per cui il termine breve per impugnare una sentenza decorre di regola dalla notificazione ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., a meno che la proposizione della stessa o di altra impugnazione abbia determinato il decorso del termine per chi l’ha proposta e le altre parti, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., comma 2; per cui la notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione evidenzia la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fanno, pertanto, decorrere il termine breve a carico del notificante soltanto dal momento del perfezionamento del procedimento di
notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall’altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento (ex plurimis, per il processo civile: Cass., Sez. Un., 9 giugno 2006, n. 13431; Cass., Sez. 6, 7 maggio 2015, n. 9258; Cass., Sez. 6, 28 luglio 2020, n. 16015)