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Tag Archives: CTR



Mag. 16, 2022

CTR Toscana 458-2022. Errato abbinamento di controdeduzioni

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Mag. 16, 2022

CTR Lazio 1388-2022. Fabbricati destinati alla vendita. Esenzione

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Mag. 06, 2022

CTR Campania Salerno n. 3350-2022 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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INAMMISSIBILITÀ DELL’ APPELLO SOTTOSCRITTO DAL DIFENSORE DELLA RISCOSSIONE

Con la pronuncia in epigrafe la CTR, in accoglimento dell’eccezione del contribuente, ha dichiarato inammissibile l’appello del riscossore, avverso la sentenza della CTP, che aveva accolto il ricorso di prima istanza. Invero, la riscossione proponeva appello avverso la pronuncia della CTP. L’appello veniva sottoscritto direttamente dal difensore del libero foro. Si costituiva il contribuente deducendo, in via pregiudiziale, la inammissibilità del gravame per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 53 e 18, comma 3 Dlgs. 546/92, a mente del quale l’appello deve essere sottoscritto dal soggetto che rappresenta l’ente, nella qualità di legittimato ad processum, che in specie era rappresentato dal Direttore p.t. o dal Capo dell’Ufficio Legale, poiché in seguito alla riforma della riscossione, l’esattore è divenuto soggetto pubblico al pari dell’Agenzia delle Entrate. La CTR sul presupposto dedotto dal contribuente, ed in considerazione che la riscossione non ha prodotto le fonti che autorizzavano il difensore a sottoscrivere l’atto di gravame, in sostituzione dei predetti, ne ha dichiarato l’inammissibilità, conseguendone il passaggio in giudicato della sentenza della CTP.

Apr. 25, 2022

CTR Campania Salerno n. 3350-2022 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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OPPOSIZIONE A CARTELLA DI PAGAMENTO. DECADENZA EX ART. 25 DPR 602/1973

Importante pronuncia della CTR Campania Salerno, che in accoglimento dell’appello del contribuente enuncia due importanti questioni di diritto. La prima, inerente la possibilità ex art. 58 D.Lgs. 546/1992, anche per il contribuente, di offrire in allegazione, per la prima volta, in appello, documenti ancorché non prodotti in pima istanza. La decadenza, inoltre, ai sensi dell’art. 25 DPR 602/1973, per il riscossore che non provvede alla tempestiva notifica della cartella esattoriale.

Al di là delle importanti questioni giuridiche richiamate dalla CTR, ciò che rileva “lato sensu”, è che il contribuente, in prima istanza, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento emessa ai sensi del l’art. 36 bis DPR 600/1973 (Dichiarazione 2015), evocando in giudizio il solo riscossore, giusta applicazione dell’art. 39 D.Lgs. 112/1999. Chiedeva rilevarsi l’intervenuta decadenza poiché notificata la cartella nel 2019. La CTP respingeva il ricorso sul presupposto, non provato, della decorrenza del termine di decadenza, posteriormente al 2015, poiché a dire della medesima, sarebbe intervenuta “infra”, nel 2017, una rateazione delle somme con l’ente impositore, indi, da tale data doveva calcolarsi il termine di decadenza, non ricorrente alla data di notifica della cartella. Previa censura della pronuncia dei primi giudici, per aver assunto un illegittimo atto di fede avverso le mere dichiarazioni del riscossore, riproponeva la doglianza adducendo a sostegno, inoltre, la dichiarazione dei redditi 2015, quale dies a quo da cui  far decorrere il termine decadenziale, in assenza di prova contraria. Il riscossore adduceva nuovamente il proprio difetto di legittimazione passiva nel merito della pretesa. L’eccezione veniva disattesa dalla CTR, che accoglieva il gravame del contribuente in ragione delle antescritte argomentazioni, espungendo in via definitiva la cartella di pagamento.