Litisconsorzio facoltativo tra ente della riscossione e previdenziale.
Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno in accoglimento dei motivi di gravame esposti da questa difesa, conferma l’orientamento di merito e legittimità circa la sussistenza di un litisconsorzio facoltativo tra ente impositore ed agente della riscossione, anche in materia previdenziale, ribadendo che alcuna integrazione del contraddittorio debba essere fatta nei riguardi dell’ente previdenziale se destinatario dell’impugnazione viene fatto il solo riscossore. E ciò in ottemperanza del dettato normativo di cui all’art. 39 D.Lgs. 112/99, in virtù del quale tra l’Agente della riscossione e l’Ufficio impositore sussiste un rapporto inquadrabile non già nell’alveo del litisconsorzio necessario ma facoltativo successivo, in ragione del quale, argomenta l’unanime giurisprudenza di legittimità e di merito interpretando il richiamato disposto di legge, il contribuente ben potrà indirizzare la propria azione nei confronti del solo Concessionario della Riscossione pur contestando vizi imputabili anche all’ente impositore, circostanza questa che non determinerà la inammissibilità della domanda, ma potrà comportare la chiamata in causa dell’ente impositore da parte del Riscossore (se tempestiva la costituzione in giudizio e se ritualmente ivi proposta la domanda), onere che grava sul convenuto, senza che il giudice possa ordinare la integrazione del contraddittorio. Il Collegio Salernitano in definitiva dunque accogliendo l’appello ha censurato il provvedimento del primo Giudice annullando la sentenza.