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Apr. 08, 2022

CTR Campania Salerno Sentenza n. 2086-2022 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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GIUDICATO SOSTANZIALE ESTERNO. RILEVABILITÀ D’UFFICIO. NATURA VINCOLANTE

Con la pronuncia in epigrafe la CTR Campania, Sede di Salerno, facendo buon uso dei principi in materia di giudicato esterno, ha accolto il ricorso del contribuente proposto avverso l’atto di pignoramento, annullando quest’ultimo, che non aveva più ragion d’essere in virtù del giudicato formatosi in ordine alla pretesa sottesa, in altro giudizio. Così la sentenza: “il giudicato, rilevabile anche d’ufficio, è tale da non consentire diverse soluzioni in ordine al tema giudiziale che ne forma oggetto, attesa appunto la sua natura vincolante, idonea a prevalere su qualsiasi altro riscontro, persino fornito di oggettiva valenza probante. E dunque l’annullamento della detta cartella per effetto della statuizione irrevocabile della C.T.P. di Napoli in discorso determina la caducazione dell’impugnato avviso di pignoramento per quanto di ragione”.

Come giustamente affermato dalla CTR, in effetti l’esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass. n.16847 del 26/06/2018 e, in termini Cass.n.25432 del 26/10/2017).

Apr. 01, 2022

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Apr. 01, 2022

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Mar. 30, 2022

Cass. Ord. n. 4239-2022. Accertamento sulla ristretta partecipazione societaria socio receduto. No mero rinvio per relationem

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In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l’anno d’imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell’atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l’avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento indirizzato alla società, manchi dell’allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali.

Gen. 18, 2022

Cass. 41314-2021. Ricorso per cassazione. Motivo ampio e incerto. Inammissibilità

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Con l’ordinanza in questione la Suprema Corte conferma il principio secondo il quale il Ricorso per Cassazione, mezzo di impugnazione a critica vincolata, deve essere dotato dei caratteri propri che lo distinguono, ovvero, di quel tecnicismo che permette all’interprete di individuare modo specifico e con la dovuta tassatività le violazioni  di legge della sentenza impugnata. Argomenta la Corte “il giudizio di cassazione è a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità e esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360, cod. proc. civ. Nella specie, il complesso motivo di impugnazione, sussunto, contemporaneamente, entro i diversi paradigmi della violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quale norma non esplicitamente indicata nella rubrica del “mezzo”) e dell’omesso esame circa un “punto” decisivo della controversia (ibidem n. 5), contiene, in sostanza, una critica del tutto generica, inammissibilmente ampia e incerta, che sollecita la Corte di legittimità a sostituirsi al ricorrente al fine di individuare, dall’insieme indistinto delle doglianze congiuntamente proposte, autonomi profili di censura (ex multis Cass. 18/04/2018, n. 9486).

Gen. 17, 2022

Sent. CTP NA n. 7565.2020 Rg. 1495.2020 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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Principio di emendabilità della dichiarazione dei redditi affetta da errori

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con la pronuncia indicata hanno accolto il ricorso del contribuente annullando per l’effetto l’atto impositivo emesso dall’amministrazione finanziaria dando seguito al principio di diritto più volte rammentato dal Giudice di Vertice in merito alla possibilità riconosciuta al contribuente di emendare la dichiarazione dei redditi: “la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore sia esso di fatto che di diritto commesso dal dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile in qualsiasi momento, anche in sede contenziosa, allorquando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico” (Cass. 1862/2020; Cass. 11334/2020; Cass. 22197/2019; Cass. n. 19661/2013 e Cass. n. 23574/2012).

Gen. 10, 2022

Cass. 38757-2021. Compensi agli amministratori indeducibili se non risultanti da apposita delibera.

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Con la indicata pronuncia la Corte di Cassazione, con specifico riferimento a fattispecie relative a compensi di amministratori di società di capitali, ha dato continuità al principio (si vedano specificamente, al riguardo, Cass. sez. 5, 28 ottobre 2015, n. 21953; Cass. sez. 6-5, ord. 8 giugno 2016, nn. 11779 e 11781; Cass. sez. 6-5, ord. 30 marzo 2017, n. 8210; da ultimo, in tema di società per azioni, ma con considerazioni che importano l’estensione del principio quale che sia la forma in cui è costituita la società di capitali, Cass. sez. 5, ord. 3 marzo 2021, n. 5763) secondo cui «in tema di redditi d’impresa, non è deducibile, per difetto dei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità del costo di cui all’art. 109 TUIR, la spesa sostenuta da una società di capitali per i compensi agli amministratori – non stabiliti nell’atto costitutivo – in mancanza di una esplicita delibera assembleare preventiva, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, né è ratificabile successivamente, stante la natura inderogabile degli artt. 2364 e 2389 c.c. (nel teso successivo al d.lgs. n. 6 del 2003)».

Gen. 07, 2022

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli Sentenza n. 12724/2021 Difensore: Avv. Luciano Coppola

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È ILLEGITTIMA L’ISCRIZIONE IPOTECARIA NON PRECEDUTA DALLA NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA.

Con la pronuncia in epigrafe viene confermato l’orientamento di merito e legittimità circa la nullità dell’iscrizione ipotecaria ad opera del riscossore nella ipotesi di mancata comunicazione preventiva, anche per le ipoteche iscritte nel regime anteriore alla entrata in vigore delle modifiche apposte all’art. 77 Dpr 602/1973.

La sentenza confermando quanto sostenuto dalla difesa enuncia anche un altro importante principio di diritto statuendo che “in caso di disconoscimento delle copie dei referti di notificazione prodotti dal riscossore, non è necessaria alcuna querela di falso”.

Dic. 16, 2021

Commissione Tributaria Provinciale di Salerno sentenza n. 2178/21 Difensore: Avv. Luciano Coppola

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È ILLEGITTIMO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA NON AUTOGRAFA.

La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con la pronuncia in epigrafe, dando seguito ad importante orientamento giurisprudenziale di merito ed in accoglimento delle difese mosse dal difensore del contribuente ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento quale conseguenza della mancata apposizione di firma autografa e di attestazione equipollente di conformità.

Dic. 15, 2021

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA SEZ. 35 SENT. N. 480/2017 DEL 28.03.2017 DIFENSORE: AVV. LUCIANO COPPOLA

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OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE PER VIZI PROPRI DELLA STESSA E PER VIZI INERENTI AGLI ATTI IMPOSITIVI E PRODROMICI. LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL SOLO AGENTE DELLA RISCOSSIONE.

LITISCONSORZIO FACOLTATIVO DELL’ENTE IMPOSITORE.

Importante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in una causa patrocinata dallo Studio Legale Tributario Coppola, in cui viene ribadito l’importante principio di diritto, più volte enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 1640/2007; Cass. Sez. Un 16412/2007; Cass. Sez. VI n. 25795/2015; Cass. n. 1532/2012), secondo il quale laddove un atto venga impugnato per vizi riferibili sia all’Agente delle riscossione che all’ente impositore, come nel caso di specie, non si configura un caso di litisconsorzio necessario tra i due soggetti in questione. Di fatti, l’azione del contribuente, diretta a fare valere la nullità dell’atto impugnato, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario della riscossione (dovendosi escludere nella specie un litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove unico a essere stato evocato in giudizio, la facoltà di chiamata nei riguardi dell’ente creditore, pena la soccombenza in caso di esito favorevole per il ricorrente della lite. Nella specie la difesa ha eccepito la mancata notificazione degli atti presupposti (avviso di liquidazione) alla cartella impugnata e l’Agente della Riscossione non ha provato la rituale notificazione degli stessi né tantomeno ha adito per la chiamata in causa dell’ente impositore. I giudici capitolini hanno pertanto accolto il ricorso ed annullato gli atti impugnati.