ILLEGITTIMITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO TRASMESSA A MEZZO PEC
Quanto alle modalità della prova della regolarità della notificazione avvenuta col mezzo telematico, la Suprema Corte e le Commissioni di merito hanno più volte statuito che la prova deve essere necessariamente fornita, soprattutto in caso di contestazione delle copie cartacee depositate come non è avvenuto nel caso di specie, dai files informatici del messaggio, inviato da indirizzo di posta elettronica ufficiale del notificante per il tramite di soggetto abilitato dalla legge alla notificazione degli atti della riscossione, e precisamente: ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna, quest’ultima contenente anche la copia del messaggio inviato (postacert.eml) e gli allegati.