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Dic. 16, 2021

Commissione Tributaria Provinciale di Salerno sentenza n. 2178/21 Difensore: Avv. Luciano Coppola

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È ILLEGITTIMO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA NON AUTOGRAFA.

La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con la pronuncia in epigrafe, dando seguito ad importante orientamento giurisprudenziale di merito ed in accoglimento delle difese mosse dal difensore del contribuente ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento quale conseguenza della mancata apposizione di firma autografa e di attestazione equipollente di conformità.

Dic. 15, 2021

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA SEZ. 35 SENT. N. 480/2017 DEL 28.03.2017 DIFENSORE: AVV. LUCIANO COPPOLA

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OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE PER VIZI PROPRI DELLA STESSA E PER VIZI INERENTI AGLI ATTI IMPOSITIVI E PRODROMICI. LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL SOLO AGENTE DELLA RISCOSSIONE.

LITISCONSORZIO FACOLTATIVO DELL’ENTE IMPOSITORE.

Importante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in una causa patrocinata dallo Studio Legale Tributario Coppola, in cui viene ribadito l’importante principio di diritto, più volte enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 1640/2007; Cass. Sez. Un 16412/2007; Cass. Sez. VI n. 25795/2015; Cass. n. 1532/2012), secondo il quale laddove un atto venga impugnato per vizi riferibili sia all’Agente delle riscossione che all’ente impositore, come nel caso di specie, non si configura un caso di litisconsorzio necessario tra i due soggetti in questione. Di fatti, l’azione del contribuente, diretta a fare valere la nullità dell’atto impugnato, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario della riscossione (dovendosi escludere nella specie un litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove unico a essere stato evocato in giudizio, la facoltà di chiamata nei riguardi dell’ente creditore, pena la soccombenza in caso di esito favorevole per il ricorrente della lite. Nella specie la difesa ha eccepito la mancata notificazione degli atti presupposti (avviso di liquidazione) alla cartella impugnata e l’Agente della Riscossione non ha provato la rituale notificazione degli stessi né tantomeno ha adito per la chiamata in causa dell’ente impositore. I giudici capitolini hanno pertanto accolto il ricorso ed annullato gli atti impugnati.

 

Dic. 02, 2021

CTR CAMPANIA (SALERNO) SEZ. 5 sentenza n. 8119 del 30/10/2019 Difensore: Avv. Luciano Coppola

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ILLEGITTIMITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO TRASMESSA A MEZZO PEC

Quanto alle modalità della prova della regolarità della notificazione avvenuta col mezzo telematico, la Suprema Corte e le Commissioni di merito hanno più volte statuito che la prova deve essere necessariamente fornita, soprattutto in caso di contestazione delle copie cartacee depositate come non è avvenuto nel caso di specie, dai files informatici del messaggio, inviato da indirizzo di posta elettronica ufficiale del notificante per il tramite di soggetto abilitato dalla legge alla notificazione degli atti della riscossione, e precisamente: ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna, quest’ultima contenente anche la  copia del messaggio inviato (postacert.eml) e gli allegati.