Operazioni pubblicitarie ritenute oggettivamente inesistenti. Onere della prova
Qualora l’ufficio ritenga, che le fatture concernano operazioni oggettivamente inesistenti, e contesti pertanto sia l’indebita detrazione dell’IVA, sia la deduzione dei relative costi, è tenuto a provare, anche sulla base di elementi meramente indiziari, che le operazioni fatturate non siano mai state effettuate. Assolto tale onere, sarà il contribuente tenuto a provare l’effettiva consistenza delle operazioni fatturate, prova che tuttavia non può consistere nella mera esibizione delle fatture, ovvero nella dimostrazione delle regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento utilizzati, potendo questi ultimi essere facilmente falsificati ed essendo normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reali operazioni che tali non sono.
La Suprema Corte, in considerazione dell’enunciato principio, atteso che il contribuente ha prodotto elementi indiziari idonei a sconsacrare la falsità delle operazioni contestate (tra cui: assenza di retrocessioni monetarie in capo alla cedente, sponsorizzazioni ricevute mediante distribuzione di gadget e logo, assoluzione dell’amministratore in sede penale), ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate confermando la sentenza della CTR favorevole alla parte privata.