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ACCERTAMENTO EMESSO NEI RIGUARDI DI SOCIETÀ ESTINTA IN EPOCA SUCCESSIVA AL 13 DICEMBRE 2014 ED IMPUTATO E NOTIFICATO AI SOCI. NULLITÀ.
La CTP di Salerno, in accoglimento della difesa del contribuente, ha annullato l’avviso di accertamento notificato, ed imputato, ai soci di una società estinta, per violazione dell’art. 28 del decreto sulle Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), secondo cui: “Ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese”. La CTP ha ritenuto pretestuosa la eccezione di controparte secondo cui con la cancellazione la società diverrebbe nei rapporti con l’ente erariale un soggetto giuridicamente inesistente (efficacia immediatamente costitutiva), sollevata al solo fine di legittimare in assenza dei presupposti di legge la propria azione nei confronti degli ex soci, risulta pretestuosa ed infondata, siccome non tiene conto degli effetti legali della postergazione quinquennale di cui alla richiamata novella legislativa del 2014, applicabile ratione temporis al caso di specie (cancellazioni posteriori al 13 dicembre 2014). Ai sensi della citata disposizione, la pretesa dell’Ufficio erariale di estendere agli ex soci la responsabilità ancora da accertarsi in capo alla società: è da ritenersi illegittima, siccome in contrasto con la mentovata littera legis. Precisamente, sebbene l’art. 2495 c.c. ha, di fatto, attribuito efficacia costitutiva all’estinzione della società, (Cassazione a Sezioni Unite sent. 4062/2010), derivandone per l’effetto che dal momento della cancellazione dal registro imprese l’ente diviene soggetto giuridico inesistente, in virtù della norma speciale di cui all’art. 28, ne è esclusa l’applicazione alle attività erariali di accertamento e riscossione, per le quali la società dovrà considerarsi, ai fini della validità giuridica delle conferenti notificazioni ed impugnazioni ancora esistente, atteso che l’effetto dell’estinzione si produrrà, come nella specie, decorsi cinque anni dalla data della cancellazione.

Efficacia espansiva del giudicato sostanziale esterno.
Con la indicata pronuncia il CTP di Salerno in accoglimento del ricorso promosso nell’interesse del contribuente ha ribadito la efficacia vincolante del giudicato esterno formatosi rilevabile d’ufficio, in quanto, non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem.