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ACCERTAMENTO EMESSO NEI RIGUARDI DI SOCIETÀ ESTINTA IN EPOCA SUCCESSIVA AL 13 DICEMBRE 2014 ED IMPUTATO E NOTIFICATO AI SOCI. NULLITÀ.
La CTP di Salerno, in accoglimento della difesa del contribuente, ha annullato l’avviso di accertamento notificato, ed imputato, ai soci di una società estinta, per violazione dell’art. 28 del decreto sulle Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), secondo cui: “Ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese”. La CTP ha ritenuto pretestuosa la eccezione di controparte secondo cui con la cancellazione la società diverrebbe nei rapporti con l’ente erariale un soggetto giuridicamente inesistente (efficacia immediatamente costitutiva), sollevata al solo fine di legittimare in assenza dei presupposti di legge la propria azione nei confronti degli ex soci, risulta pretestuosa ed infondata, siccome non tiene conto degli effetti legali della postergazione quinquennale di cui alla richiamata novella legislativa del 2014, applicabile ratione temporis al caso di specie (cancellazioni posteriori al 13 dicembre 2014). Ai sensi della citata disposizione, la pretesa dell’Ufficio erariale di estendere agli ex soci la responsabilità ancora da accertarsi in capo alla società: è da ritenersi illegittima, siccome in contrasto con la mentovata littera legis. Precisamente, sebbene l’art. 2495 c.c. ha, di fatto, attribuito efficacia costitutiva all’estinzione della società, (Cassazione a Sezioni Unite sent. 4062/2010), derivandone per l’effetto che dal momento della cancellazione dal registro imprese l’ente diviene soggetto giuridico inesistente, in virtù della norma speciale di cui all’art. 28, ne è esclusa l’applicazione alle attività erariali di accertamento e riscossione, per le quali la società dovrà considerarsi, ai fini della validità giuridica delle conferenti notificazioni ed impugnazioni ancora esistente, atteso che l’effetto dell’estinzione si produrrà, come nella specie, decorsi cinque anni dalla data della cancellazione.

OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE. NO INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI RIGUARDI DELL’UFFICIO ERARIALE
La CTP Capitolina facendo buon uso delle regole processuali, accogliendo il ricorso del contribuente, ha respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio invocata dalla riscossione nei riguardi dell’ente erariale. A conforto di quanto eccepito, secondo l’unanime giurisprudenza di legittimità rivolta all’interpretazione del disposto portato dal menzionato art. 39 – D. Lgs. n. 112/99, il contribuente ben potrà indirizzare la propria impugnazione nei confronti del solo Riscossore, circostanza, questa, che non determinerà «l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare ex officio l’integrazione del contraddittorio». (Cfr., Cass., SS.UU., sent. 25.07.2007, n. 16412 ).
Dunque, il Legislatore del 1999, nel riconoscere al contribuente la piena libertà di individuare quale suo litisconsorte esclusivamente l’Agente della riscossione, ha previsto, quale contraltare, la facoltà/onere in capo a quest’ultimo, di provvedere alla chiamata in giudizio dell’Ufficio erariale, da esercitare nel religioso rispetto di quanto prescritto dall’art. 23, co. 3 – D. Lgs. n. 546/92, ovverosia esclusivamente mediante specifica domanda da rivolgere al giudice adito, in seno all’atto di costituzione in giudizio di parte resistente del solo primo grado del giudizio, purché l’atto processuale venga depositato entro il perentorio termine di 60 gg dalla data di ricezione del ricorso (argomenta art. 23 del codice tributario).
Per cui, qualora il contribuente abbia evocato in giudizio il solo Riscossore, come avvenuto in fattispecie, quest’ultimo, al solo fine di scongiurare il rischio di dover rispondere dell’eventuale esito negativo della lite, dovrà costituirsi nel primo grado del giudizio nel perentorio termine di giorni sessanta dalla ricezione del ricorso e chiedere expressis verbis al Giudice adito, ovviamente in seno al suo atto di costituzione, di autorizzare la chiamata in causa dell’Ufficio titolare del diritto di credito.

Cass. 2735-2022. Dichiarazione integrativa e termini di decadenza cartella
Leave a commentIn materia di imposte sui redditi, se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa dei redditi, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, in caso di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, il termine di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente però agli elementi oggetto dell’integrazione oppure nell’ipotesi in cui sia integralmente sostitutiva di quella originaria; per gli elementi non modificati con la dichiarazione integrativa, resta fermo il termine di decadenza decorrente dall’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi originaria

Giova ricordare che secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l’esecuzione tributaria sia stata avviata -Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822 […] la doglianza proposta dal contribuente concerne indiscutibilmente la legittimità e validità della cartella di pagamento – le quali tutte sono riconducibili all’esistenza stessa della pretesa fiscale, riservata alla cognizione del giudice tributario in forza dell’art.2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 […] Non può che conseguirne la giurisdizione del giudice tributario

Efficacia espansiva del giudicato sostanziale esterno.
Con la indicata pronuncia il CTP di Salerno in accoglimento del ricorso promosso nell’interesse del contribuente ha ribadito la efficacia vincolante del giudicato esterno formatosi rilevabile d’ufficio, in quanto, non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem.

CTR Campania 922-22. Inesistenza notifica pec atto esattivo da indirizzo non certificato
Leave a commentCon la indicata pronuncia, i Giudici di merito partenopei confermano ancora una volta la inesistenza della notifica dell’atto esattivo effettuata da un indirizzo Pec non certificato e non presente nei pubblici registri ribadendo le regole quanto al procedimento da rispettare in ipotesi di notificazione a mezzo pec degli atti della riscossione da effettuarsi ai sensi dell’art. 26 DPR 602/1973 in armonia con le norme del C.A.D. (Codice dell’amministrazione digitale).

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte in accoglimento del ricorso promosso dal contribuente ha ribadito che l’avviso di accertamento, a norma, rispettivamente, dell’art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell’art. 56 del d.P.R. n. 633, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “agenzie fiscali” applicabile ratione temporis, da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente; b) ove il contribuente contesti, anche in forma generica, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento, l’amministrazione finanziaria, in ragione dell’immediato e facile accesso ai propri dati, ha l’onere di provare il possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, sia del delegante sia del delegato, nonché l’esistenza della delega; successivamente, si è ribadito che, in materia di imposte sui redditi, l’avviso di accertamento, a norma dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, incombendo sull’amministrazione finanziaria dimostrare, in tale ultima evenienza e in caso di contestazione, l’esistenza della delega e l’appartenenza dell’impiegato delegato alla carriera direttiva (Cass., 12/05/2016, n. 9736). Nel caso di specie, dunque, la Corte ha ravvisato che la CTR, si è limitata ad affermare l’esistenza di una delega, da parte capo dell’ufficio, all’impiegato che sottoscrisse gli atti; le stesse citate eccezioni ponevano, tuttavia, un ulteriore decisivo tema di indagine, che richiedeva un esame nel merito, vale a dire la verifica dell’appartenenza alla carriera direttiva dell’impiegato delegato a sottoscrivere gli avvisi di accertamento. Per tali ragioni, in definitiva, ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR per nuovo esame, sulla base dei dedotti fatti, ovvero in ordine alla dimostrazione dell’appartenenza alla carriera direttiva dell’impiegato delegato a sottoscrivere gli avvisi di accertamento impugnati poiché non consentito questo esame in sede di legittimità.

Corte di Appello di Salerno Sez. Lavoro Sentenza n. 743 – Difensore: Avv. Luciano Coppola
Leave a commentLitisconsorzio facoltativo tra ente della riscossione e previdenziale.
Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno in accoglimento dei motivi di gravame esposti da questa difesa, conferma l’orientamento di merito e legittimità circa la sussistenza di un litisconsorzio facoltativo tra ente impositore ed agente della riscossione, anche in materia previdenziale, ribadendo che alcuna integrazione del contraddittorio debba essere fatta nei riguardi dell’ente previdenziale se destinatario dell’impugnazione viene fatto il solo riscossore. E ciò in ottemperanza del dettato normativo di cui all’art. 39 D.Lgs. 112/99, in virtù del quale tra l’Agente della riscossione e l’Ufficio impositore sussiste un rapporto inquadrabile non già nell’alveo del litisconsorzio necessario ma facoltativo successivo, in ragione del quale, argomenta l’unanime giurisprudenza di legittimità e di merito interpretando il richiamato disposto di legge, il contribuente ben potrà indirizzare la propria azione nei confronti del solo Concessionario della Riscossione pur contestando vizi imputabili anche all’ente impositore, circostanza questa che non determinerà la inammissibilità della domanda, ma potrà comportare la chiamata in causa dell’ente impositore da parte del Riscossore (se tempestiva la costituzione in giudizio e se ritualmente ivi proposta la domanda), onere che grava sul convenuto, senza che il giudice possa ordinare la integrazione del contraddittorio. Il Collegio Salernitano in definitiva dunque accogliendo l’appello ha censurato il provvedimento del primo Giudice annullando la sentenza.