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OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE. NO INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI RIGUARDI DELL’UFFICIO ERARIALE
La CTP Capitolina facendo buon uso delle regole processuali, accogliendo il ricorso del contribuente, ha respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio invocata dalla riscossione nei riguardi dell’ente erariale. A conforto di quanto eccepito, secondo l’unanime giurisprudenza di legittimità rivolta all’interpretazione del disposto portato dal menzionato art. 39 – D. Lgs. n. 112/99, il contribuente ben potrà indirizzare la propria impugnazione nei confronti del solo Riscossore, circostanza, questa, che non determinerà «l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare ex officio l’integrazione del contraddittorio». (Cfr., Cass., SS.UU., sent. 25.07.2007, n. 16412 ).
Dunque, il Legislatore del 1999, nel riconoscere al contribuente la piena libertà di individuare quale suo litisconsorte esclusivamente l’Agente della riscossione, ha previsto, quale contraltare, la facoltà/onere in capo a quest’ultimo, di provvedere alla chiamata in giudizio dell’Ufficio erariale, da esercitare nel religioso rispetto di quanto prescritto dall’art. 23, co. 3 – D. Lgs. n. 546/92, ovverosia esclusivamente mediante specifica domanda da rivolgere al giudice adito, in seno all’atto di costituzione in giudizio di parte resistente del solo primo grado del giudizio, purché l’atto processuale venga depositato entro il perentorio termine di 60 gg dalla data di ricezione del ricorso (argomenta art. 23 del codice tributario).
Per cui, qualora il contribuente abbia evocato in giudizio il solo Riscossore, come avvenuto in fattispecie, quest’ultimo, al solo fine di scongiurare il rischio di dover rispondere dell’eventuale esito negativo della lite, dovrà costituirsi nel primo grado del giudizio nel perentorio termine di giorni sessanta dalla ricezione del ricorso e chiedere expressis verbis al Giudice adito, ovviamente in seno al suo atto di costituzione, di autorizzare la chiamata in causa dell’Ufficio titolare del diritto di credito.

Cass. 94-2022. Ristretta base. Esclusione litisconsorzio società e soci
Leave a commentNel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, sussistendo unicamente il nesso di pregiudizialità-dipendenza tra l’accertamento sociale e quello dei soci. Il mancato intervento (in astratto) di uno dei soci della società di cui è stata predicata la ristretta base non comporta violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992.

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli Sentenza n. 12724/2021 Difensore: Avv. Luciano Coppola
Leave a commentÈ ILLEGITTIMA L’ISCRIZIONE IPOTECARIA NON PRECEDUTA DALLA NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA.
Con la pronuncia in epigrafe viene confermato l’orientamento di merito e legittimità circa la nullità dell’iscrizione ipotecaria ad opera del riscossore nella ipotesi di mancata comunicazione preventiva, anche per le ipoteche iscritte nel regime anteriore alla entrata in vigore delle modifiche apposte all’art. 77 Dpr 602/1973.
La sentenza confermando quanto sostenuto dalla difesa enuncia anche un altro importante principio di diritto statuendo che “in caso di disconoscimento delle copie dei referti di notificazione prodotti dal riscossore, non è necessaria alcuna querela di falso”.

Contrasto tra motivazione e dispositivo. Nullità della sentenza.
Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale […] La sentenza è, pertanto, nulla per palese contrasto tra motivazione e dispositivo, senza che sia ricostruibile l’iter logico seguito che sta a fondamento della statuizione giudiziale”

La cancellazione della società estingue anche le sanzioni.
A seguito della (accertata) estinzione della debitrice principale (la Società cooperativa Millennium a r.l.) le sanzioni amministrative a carico di quest’ultima per la violazione di norme tributarie non si trasmettono ai soci ed al liquidatore, trovando applicazione il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 8, che sancisce l’intrasmissibilità delle stesse agli eredi, in armonia con il principio della responsabilità personale, codificato da tale decreto, art. 2, comma 2, nonchè, in materia societaria, dal D.L. n. 269 del 2003, art. 7, comma 1, conv., con modif., in L. n. 326 del 2003, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie (così, Cass. 7 aprile 2017, n. 9094).

Commissione Tributaria Regionale della Campania Sentenza n.7421/2021 Difensore: Avv. Luciano Coppola
Leave a commentLA NOTIFICA DELL’APPELLO FA DECORRERE IL TERMINE BREVE PER L’IMPUGNAZIONE INCIDENTALE.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania dando seguito all’Orientamento della Suprema Corte, in accoglimento delle difese mosse dal difensore del contribuente ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale della controparte riscossione poiché promosso oltre il termine breve d’impugnazione poiché: “la notificazione dell’appello, al pari della sentenza, fa decorrere il termine breve per proporre tempestiva impugnazione incidentale della pronuncia”.