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Cass. 41137-2021. Variazione anagrafica. Dies a quo della decorrenza dei 30 giorni per la notifica al nuovo indirizzo.
Leave a commentCon la pronuncia in commento la Corte di Cassazione ha chiarito che in ipotesi di variazione del domicilio l’atto tributario debba essere notificato al contribuente nel nuovo indirizzo, decorsi trenta giorni dall’avvenuta comunicazione della variazione. Rebus sic stantibus, la P.A. nel periodo di vacatio, è legittimata a trasmettere l’atto nel precedente indirizzo, indipendentemente dall’avvenuta comunicazione.
L’art. 60, comma l, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione ratione temporis applicabile, prevede che la notificazione debba effettuarsi nel domicilio fiscale del destinatario, mentre il successivo comma 3 della norma soggiunge che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo abbiano efficacia dal trentesimo giorno successivo a
quello della “avvenuta variazione anagrafica”. Il riferimento all”‘ avvenuta variazione” va inteso come coincidente con il giorno della comunicazione della variazione d’indirizzo a cura del contribuente. È tale comunicazione a scandire l’avvio del decorso del termine mensile, non rilevando il successivo perfezionamento formale dell’iscrizione anagrafica. Depongono in tal senso convergenti ragioni d’ordine sistematico. È innanzitutto implausibile che la norma dell’art. 60 colleghi il decorso di un termine dilatorio ad un atto (e a un momento) intrinsecamente volubile e pressoché inconoscibile, sia da parte del contribuente che dell’amministrazione, qual è l’adempimento burocratico dell’annotazione della variazione anagrafica ad opera del funzionario comunale deputato a provvedervi. Inoltre, nell’economia del sistema, i trenta giorni indicati dalla norma conservano una funzione apprezzabile nella misura in cui valgono a consentire all’Amministrazione di beneficiare di un perimetro
temporale adeguato ai fini dell’effettuazione della notifica di un atto al vecchio indirizzo del soggetto che ne è il destinatario e che pure ha comunicato d’essersi trasferito. I trenta giorni “utili” smarriscono, viceversa, ogni ragionevole giustificazione se agganciati al perfezionamento della formale iscrizione, posto che da quel momento in avanti la notificazione non v’è motivo non avvenga, fino a una nuova – e a quel punto solo ipotetica – variazione, all’indirizzo corrispondente alla residenza della persona fisica, non solo comunicata (quindi conosciuta o conoscibile), ma addirittura formalizzata (quindi messa a registro). Un ulteriore tempo “supplementare” atto a permettere all’Amministrazione di recuperare a fini notificatori il vecchio indirizzo non troverebbe alcun equilibrato fondamento razionale, non rispondendo a nessuna necessità funzionale. In effetti, l’onere del contribuente è quello di dare comunicazione della variazione o modificazione dell’indirizzo, secondo lo specifico ordinamento che la disciplina, e nella specie detto onere risulta pacificamente assolto. Il fatto, dunque, che la norma preveda che la variazione spieghi effetto nei confronti dell’Ufficio finanziario solo una volta decorsi i successivi trenta giorni si giustifica unicamente in un’ottica di tutela, in un orizzonte di equo contemperamento delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici, tanto dell’Ufficio notificante, quanto del contribuente destinatario della notifica. Se il termine di trenta giorni per procedere alla notifica al vecchio indirizzo fosse fatto decorrere dall’annotazione risulterebbe assolutamente incerto e malfermo il dies a qua di efficacia della nuova residenza dal quale computare il termine di trenta giorni dell’art. 60, termine che si legherebbe ad una data variabile, oltre che difficilmente conoscibile, tanto per il contribuente che per l’amministrazione, non essendo prevista, del resto, alcuna rituale comunicazione ai soggetti interessati dell’adempimento conclusivo rappresentato dall’iscrizione. In questo quadro, la comunicazione della variazione ha senz’altro un’efficacia immediata, ma è solo una volta spirato il termine “mensile” che il nuovo indirizzo spiega a tutti gli effetti la propria efficacia ai fini notificatori anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. In altri termini, una volta adempiuta la comunicazione, il contribuente è consapevole che nei successivi trenta giorni è esposto ancora a ricevere la notifica anche al precedente indirizzo, ma è altresì edotto che una volta trascorsi quei trenta giorni il nuovo indirizzo produrrà i propri effetti anche nei confronti degli Uffici finanziari e che ai fini notificatori il pregresso indirizzo diventerà inservibile, presupponendosi che entro quel lasso cospicuo di tempo gli uffici dell’anagrafe abbiano adempiuto agli oneri di annotazione nei propri registri e di pubblicità verso terzi della nuova residenza del contribuente.

Cass. 41775-2021. Notifica atti tributari. Consegnatario diverso dal destinatario. Necessaria la raccomandata informativa
Leave a commentLa Suprema Corte con un importante principio di diritto ha chiarito agli operatori del diritto che “in ipotesi di consegna dell’atto tributario a persona diversa dal destinatario è necessario l’invio della raccomandata informativa, incombente obbligatorio per tutti gli atti notificati a decorrere dal 1° marzo 2008”.
La questione in effetti prende le mosse dalla contestazione attinente la notificazione di un avviso di liquidazione avvenuta, il 12 maggio 2006, a mezzo del servizio postale secondo quanto prescritto dall’articolo 7 l.890/82, nella formulazione vigente ratione temporis; formulazione non richiedente, in caso di consegna non effettuata personalmente al destinatario dell’atto, l’invio a quest’ultimo, da parte dell’operatore postale, della lettera raccomandata di comunicazione dell’avvenuta notifica. Precisa la Corte che tale incombente integrativo della validità della notificazione a mezzo posta (raccomandata confermativa) venne introdotto dall’articolo 36, co.2 quater, l. 31/08 di conversione del d.l. 248/07, secondo cui, appunto: “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale da’ notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notifi-cazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”. Questa disposizione innovativa non era tuttavia dotata di efficacia retroattiva, dal momento che lo stesso legislatore ebbe a precisare (co. 2 quinquies l.cit.) che: “la disposizione di cui al comma 2 quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, vale a dire dal 1^ marzo 2008.

Cass. 41314-2021. Ricorso per cassazione. Motivo ampio e incerto. Inammissibilità
Leave a commentCon l’ordinanza in questione la Suprema Corte conferma il principio secondo il quale il Ricorso per Cassazione, mezzo di impugnazione a critica vincolata, deve essere dotato dei caratteri propri che lo distinguono, ovvero, di quel tecnicismo che permette all’interprete di individuare modo specifico e con la dovuta tassatività le violazioni di legge della sentenza impugnata. Argomenta la Corte “il giudizio di cassazione è a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità e esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360, cod. proc. civ. Nella specie, il complesso motivo di impugnazione, sussunto, contemporaneamente, entro i diversi paradigmi della violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quale norma non esplicitamente indicata nella rubrica del “mezzo”) e dell’omesso esame circa un “punto” decisivo della controversia (ibidem n. 5), contiene, in sostanza, una critica del tutto generica, inammissibilmente ampia e incerta, che sollecita la Corte di legittimità a sostituirsi al ricorrente al fine di individuare, dall’insieme indistinto delle doglianze congiuntamente proposte, autonomi profili di censura (ex multis Cass. 18/04/2018, n. 9486).

Cass. 38757-2021. Compensi agli amministratori indeducibili se non risultanti da apposita delibera.
Leave a commentCon la indicata pronuncia la Corte di Cassazione, con specifico riferimento a fattispecie relative a compensi di amministratori di società di capitali, ha dato continuità al principio (si vedano specificamente, al riguardo, Cass. sez. 5, 28 ottobre 2015, n. 21953; Cass. sez. 6-5, ord. 8 giugno 2016, nn. 11779 e 11781; Cass. sez. 6-5, ord. 30 marzo 2017, n. 8210; da ultimo, in tema di società per azioni, ma con considerazioni che importano l’estensione del principio quale che sia la forma in cui è costituita la società di capitali, Cass. sez. 5, ord. 3 marzo 2021, n. 5763) secondo cui «in tema di redditi d’impresa, non è deducibile, per difetto dei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità del costo di cui all’art. 109 TUIR, la spesa sostenuta da una società di capitali per i compensi agli amministratori – non stabiliti nell’atto costitutivo – in mancanza di una esplicita delibera assembleare preventiva, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, né è ratificabile successivamente, stante la natura inderogabile degli artt. 2364 e 2389 c.c. (nel teso successivo al d.lgs. n. 6 del 2003)».