La Suprema Corte con un importante principio di diritto ha chiarito agli operatori del diritto che “in ipotesi di consegna dell’atto tributario a persona diversa dal destinatario è necessario l’invio della raccomandata informativa, incombente obbligatorio per tutti gli atti notificati a decorrere dal 1° marzo 2008”.
La questione in effetti prende le mosse dalla contestazione attinente la notificazione di un avviso di liquidazione avvenuta, il 12 maggio 2006, a mezzo del servizio postale secondo quanto prescritto dall’articolo 7 l.890/82, nella formulazione vigente ratione temporis; formulazione non richiedente, in caso di consegna non effettuata personalmente al destinatario dell’atto, l’invio a quest’ultimo, da parte dell’operatore postale, della lettera raccomandata di comunicazione dell’avvenuta notifica. Precisa la Corte che tale incombente integrativo della validità della notificazione a mezzo posta (raccomandata confermativa) venne introdotto dall’articolo 36, co.2 quater, l. 31/08 di conversione del d.l. 248/07, secondo cui, appunto: “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale da’ notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notifi-cazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”. Questa disposizione innovativa non era tuttavia dotata di efficacia retroattiva, dal momento che lo stesso legislatore ebbe a precisare (co. 2 quinquies l.cit.) che: “la disposizione di cui al comma 2 quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, vale a dire dal 1^ marzo 2008.