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Tag Archives: tributaria



Gen. 17, 2023

Sent. CGT I grado di Salerno n.3954.2022

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Gen. 17, 2023

Sent. C.G.T. I grado di Napoli n.11621.2022

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Gen. 16, 2023

CTP Salerno Sez. 4 RGR n. 3746.2017

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Gen. 16, 2023

Sent. 483.2022 CA Salerno rgl n.96.2021

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Gen. 15, 2023

C.G.T. I GRADO SALERNO SENT. N. 2982.2022

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Mag. 16, 2022

CTR Emilia Romagna 405-2022. Ristretta base. Prova contraria

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Apr. 22, 2022

CTR Milano 4230-2021. Liquidatore ricorre in nome società estinta

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Apr. 13, 2022

CTR Milano 949-2022. Deducibili costi abbigliamento cantante lirico

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Apr. 08, 2022

CTR Campania Salerno Sentenza n. 2086-2022 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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GIUDICATO SOSTANZIALE ESTERNO. RILEVABILITÀ D’UFFICIO. NATURA VINCOLANTE

Con la pronuncia in epigrafe la CTR Campania, Sede di Salerno, facendo buon uso dei principi in materia di giudicato esterno, ha accolto il ricorso del contribuente proposto avverso l’atto di pignoramento, annullando quest’ultimo, che non aveva più ragion d’essere in virtù del giudicato formatosi in ordine alla pretesa sottesa, in altro giudizio. Così la sentenza: “il giudicato, rilevabile anche d’ufficio, è tale da non consentire diverse soluzioni in ordine al tema giudiziale che ne forma oggetto, attesa appunto la sua natura vincolante, idonea a prevalere su qualsiasi altro riscontro, persino fornito di oggettiva valenza probante. E dunque l’annullamento della detta cartella per effetto della statuizione irrevocabile della C.T.P. di Napoli in discorso determina la caducazione dell’impugnato avviso di pignoramento per quanto di ragione”.

Come giustamente affermato dalla CTR, in effetti l’esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass. n.16847 del 26/06/2018 e, in termini Cass.n.25432 del 26/10/2017).

Feb. 11, 2022

Sentenza CTP Salerno n. 110.2022 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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Efficacia espansiva del giudicato sostanziale esterno.

Con la indicata pronuncia il CTP di Salerno in accoglimento del ricorso promosso nell’interesse del contribuente ha ribadito la efficacia vincolante del giudicato esterno formatosi rilevabile d’ufficio, in quanto, non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem.