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Tag Archives: tributario



Giu. 12, 2023

Sent. CGT I grado di Salerno n.2270.2022 rgr n.976.2022

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Mag. 19, 2022

Cass. 13145-2022. Favor rei limitato in ambito tributario

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Mag. 08, 2022

Cass. 8564-2022. Reato tributario – Adesione – Riduzione valore sequestro

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Apr. 18, 2022

CTR Campania Salerno Sentenza n. 4595-2021 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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ELENCAZIONE DEGLI ATTI IMPUGNABILI EX ART. 19 D.LGS. 546/1992. NATURA NON TASSATIVA.

La CTR Campania Sede Salerno ha riformato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso la comunicazione di irregolarità emessa dall’Ufficio ai sensi dell’art. 36 bis DPR 600/1973. La CTR ha ritenuto illegittima la sentenza, perché contraria al dettato di cui all’art. 19 Dlgs. 546/92, sì come interpretato dal Giudice di Vertice: “In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario senza necessità che si manifesti in forma autoritativa. Secondo l’orientamento granitico della Suprema Corte che si iscrive in un consolidato indirizzo giurisprudenziale anche di merito, con specifico riferimento al caso in esame, devono ritenersi “immediatamente impugnabili” anche gli avvisi bonari (alias: comunicazione d’irregolarità, ex art. 36 bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e a maggior ragione la odierna comunicazione ex art. 36 ter Dpr 600/73)” con cui l’Amministrazione chiede, pur senza efficacia vincolante, il pagamento di un tributo (applicando anche la sanzione!!!!) in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell’art. 19 Dlgs. 546/92 e non essendo perciò in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicano nel contribuente l’interesse a chiarire da subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili.

Apr. 13, 2022

Cass. 31976-2021. No integrazione motivazione accertamento in sede giudiziaria

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L’avviso di accertamento privo, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 della 1. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere “integrata” in giudizio dell’Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario.

Mar. 30, 2022

CTP Salerno Sentenza n. 1233-2020 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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ACCERTAMENTO EMESSO NEI RIGUARDI DI SOCIETÀ ESTINTA IN EPOCA SUCCESSIVA AL 13 DICEMBRE 2014 ED IMPUTATO E NOTIFICATO AI SOCI. NULLITÀ.

La CTP di Salerno, in accoglimento della difesa del contribuente, ha annullato l’avviso di accertamento notificato, ed imputato, ai soci di una società estinta, per violazione dell’art. 28 del decreto sulle Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), secondo cui: “Ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese”. La CTP ha ritenuto pretestuosa la eccezione di controparte secondo cui con la cancellazione la società diverrebbe nei rapporti con l’ente erariale un soggetto giuridicamente inesistente (efficacia immediatamente costitutiva), sollevata al solo fine di legittimare in assenza dei presupposti di legge la propria azione nei confronti degli ex soci, risulta pretestuosa ed infondata, siccome non tiene conto degli effetti legali della postergazione quinquennale di cui alla richiamata novella legislativa del 2014, applicabile ratione temporis al caso di specie (cancellazioni posteriori al 13 dicembre 2014). Ai sensi della citata disposizione, la pretesa dell’Ufficio erariale di estendere agli ex soci la responsabilità ancora da accertarsi in capo alla società: è da ritenersi illegittima, siccome in contrasto con la mentovata littera legis. Precisamente, sebbene l’art. 2495 c.c. ha, di fatto, attribuito efficacia costitutiva all’estinzione della società, (Cassazione a Sezioni Unite sent. 4062/2010), derivandone per l’effetto che dal momento della cancellazione dal registro imprese l’ente diviene soggetto giuridico inesistente, in virtù della norma speciale di cui all’art. 28, ne è esclusa l’applicazione alle attività erariali di accertamento e riscossione, per le quali la società dovrà considerarsi, ai fini della validità giuridica delle conferenti notificazioni ed impugnazioni ancora esistente, atteso che l’effetto dell’estinzione si produrrà, come nella specie, decorsi cinque anni dalla data della cancellazione.

Mar. 28, 2022

CTP Roma Sentenza n. 1127-2018 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE. NO INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI RIGUARDI DELL’UFFICIO ERARIALE

La CTP Capitolina facendo buon uso delle regole processuali, accogliendo il ricorso del contribuente, ha respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio invocata dalla riscossione nei riguardi dell’ente erariale. A conforto di quanto eccepito, secondo l’unanime giurisprudenza di legittimità rivolta all’interpretazione del disposto portato dal menzionato art. 39 – D. Lgs. n. 112/99, il contribuente ben potrà indirizzare la propria impugnazione nei confronti del solo Riscossore, circostanza, questa, che non determinerà «l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare ex officio l’integrazione del contraddittorio». (Cfr., Cass., SS.UU., sent. 25.07.2007, n. 16412 ).

Dunque, il Legislatore del 1999, nel riconoscere al contribuente la piena libertà di individuare quale suo litisconsorte esclusivamente l’Agente della riscossione, ha previsto, quale contraltare, la facoltà/onere in capo a quest’ultimo, di provvedere alla chiamata in giudizio dell’Ufficio erariale, da esercitare nel religioso rispetto di quanto prescritto dall’art. 23, co. 3 – D. Lgs. n. 546/92, ovverosia esclusivamente mediante specifica domanda da rivolgere al giudice adito, in seno all’atto di costituzione in giudizio di parte resistente del solo primo grado del giudizio, purché l’atto processuale venga depositato entro il perentorio termine di 60 gg dalla data di ricezione del ricorso (argomenta art. 23 del codice tributario).

Per cui, qualora il contribuente abbia evocato in giudizio il solo Riscossore, come avvenuto in fattispecie, quest’ultimo, al solo fine di scongiurare il rischio di dover rispondere dell’eventuale esito negativo della lite, dovrà costituirsi nel primo grado del giudizio nel perentorio termine di giorni sessanta dalla ricezione del ricorso e chiedere expressis verbis al Giudice adito, ovviamente in seno al suo atto di costituzione, di autorizzare la chiamata in causa dell’Ufficio titolare del diritto di credito.

 

Mar. 23, 2022

Cass. 94-2022. Ristretta base. Esclusione litisconsorzio società e soci

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Nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, sussistendo unicamente il nesso di pregiudizialità-dipendenza tra l’accertamento sociale e quello dei soci. Il mancato intervento (in astratto) di uno dei soci della società di cui è stata predicata la ristretta base non comporta violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992.

Gen. 28, 2022

Cass. 41137-2021. Variazione anagrafica. Dies a quo della decorrenza dei 30 giorni per la notifica al nuovo indirizzo.

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Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione ha chiarito che in ipotesi di variazione del domicilio l’atto tributario debba essere notificato al contribuente nel nuovo indirizzo, decorsi trenta giorni dall’avvenuta comunicazione della variazione. Rebus sic stantibus, la P.A. nel periodo di vacatio, è legittimata a trasmettere l’atto nel precedente indirizzo, indipendentemente dall’avvenuta comunicazione.

L’art. 60, comma l, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione ratione temporis applicabile, prevede che la notificazione debba effettuarsi nel domicilio fiscale del destinatario, mentre il successivo comma 3 della norma soggiunge che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo abbiano efficacia dal trentesimo giorno successivo a

quello della “avvenuta variazione anagrafica”. Il riferimento all”‘ avvenuta variazione” va inteso come coincidente con il giorno della comunicazione della variazione d’indirizzo a cura del contribuente. È tale comunicazione a scandire l’avvio del decorso del termine mensile, non rilevando il successivo perfezionamento formale dell’iscrizione anagrafica. Depongono in tal senso convergenti ragioni d’ordine sistematico. È innanzitutto implausibile che la norma dell’art. 60 colleghi il decorso di un termine dilatorio ad un atto (e a un momento) intrinsecamente volubile e pressoché inconoscibile, sia da parte del contribuente che dell’amministrazione, qual è l’adempimento burocratico dell’annotazione della variazione anagrafica ad opera del funzionario comunale deputato a provvedervi. Inoltre, nell’economia del sistema, i trenta giorni indicati dalla norma conservano una funzione apprezzabile nella misura in cui valgono a consentire all’Amministrazione di beneficiare di un perimetro

temporale adeguato ai fini dell’effettuazione della notifica di un atto al vecchio indirizzo del soggetto che ne è il destinatario e che pure ha comunicato d’essersi trasferito. I trenta giorni “utili” smarriscono, viceversa, ogni ragionevole giustificazione se agganciati al perfezionamento della formale iscrizione, posto che da quel momento in avanti la notificazione non v’è motivo non avvenga, fino a una nuova – e a quel punto solo ipotetica – variazione, all’indirizzo corrispondente alla residenza della persona fisica, non solo comunicata (quindi conosciuta o conoscibile), ma addirittura formalizzata (quindi messa a registro). Un ulteriore tempo “supplementare” atto a permettere all’Amministrazione di recuperare a fini notificatori il vecchio indirizzo non troverebbe alcun equilibrato fondamento razionale, non rispondendo a nessuna necessità funzionale. In effetti, l’onere del contribuente è quello di dare comunicazione della variazione o modificazione dell’indirizzo, secondo lo specifico ordinamento che la disciplina, e nella specie detto onere risulta pacificamente assolto. Il fatto, dunque, che la norma preveda che la variazione spieghi effetto nei confronti dell’Ufficio finanziario solo una volta decorsi i successivi trenta giorni si giustifica unicamente in un’ottica di tutela, in un orizzonte di equo contemperamento delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici, tanto dell’Ufficio notificante, quanto del contribuente destinatario della notifica. Se il termine di trenta giorni per procedere alla notifica al vecchio indirizzo fosse fatto decorrere dall’annotazione risulterebbe assolutamente incerto e malfermo il dies a qua di efficacia della nuova residenza dal quale computare il termine di trenta giorni dell’art. 60, termine che si legherebbe ad una data variabile, oltre che difficilmente conoscibile, tanto per il contribuente che per l’amministrazione, non essendo prevista, del resto, alcuna rituale comunicazione ai soggetti interessati dell’adempimento conclusivo rappresentato dall’iscrizione. In questo quadro, la comunicazione della variazione ha senz’altro un’efficacia immediata, ma è solo una volta spirato il termine “mensile” che il nuovo indirizzo spiega a tutti gli effetti la propria efficacia ai fini notificatori anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. In altri termini, una volta adempiuta la comunicazione, il contribuente è consapevole che nei successivi trenta giorni è esposto ancora a ricevere la notifica anche al precedente indirizzo, ma è altresì edotto che una volta trascorsi quei trenta giorni il nuovo indirizzo produrrà i propri effetti anche nei confronti degli Uffici finanziari e che ai fini notificatori il pregresso indirizzo diventerà inservibile, presupponendosi che entro quel lasso cospicuo di tempo gli uffici dell’anagrafe abbiano adempiuto agli oneri di annotazione nei propri registri e di pubblicità verso terzi della nuova residenza del contribuente.

 

Gen. 20, 2022

CASE STUDY

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Presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili e nuovi spiragli di superamento.