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Tag Archives: tributario



Gen. 03, 2022

Cass. 16360/2021-Tempestività dell’appello incidentale

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Ai fini della tempestività della proposizione dell’appello incidentale attraverso la trasmissione per posta dell’impugnazione, non è sufficiente che il plico sia spedito alla controparte nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale occorrendo invece che esso, entro quel termine, sia depositato presso la segreteria della commissione regionale.

Gen. 03, 2022

CASS., SENT. 01.12.2021 n.37849-2021

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Contrasto tra motivazione e dispositivo. Nullità della sentenza.

Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale […] La sentenza è, pertanto, nulla per palese contrasto tra motivazione e dispositivo, senza che sia ricostruibile l’iter logico seguito che sta a fondamento della statuizione giudiziale”

Dic. 27, 2021

Commissione Tributaria Regionale della Campania Sentenza n.7421/2021 Difensore: Avv. Luciano Coppola

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LA NOTIFICA DELL’APPELLO FA DECORRERE IL TERMINE BREVE PER L’IMPUGNAZIONE INCIDENTALE.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania dando seguito all’Orientamento della Suprema Corte, in accoglimento delle difese mosse dal difensore del contribuente ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale della controparte riscossione poiché promosso oltre il termine breve d’impugnazione poiché: “la notificazione dell’appello, al pari della sentenza, fa decorrere il termine breve per proporre tempestiva impugnazione incidentale della pronuncia”.

Dic. 15, 2021

CASS., SENT. 17.02.2021, n.4160-2021

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Appello spese. Decorrenza del termine breve per proporre impugnazione

È destinato a valere anche per il processo tributario il principio per cui il termine breve per impugnare una sentenza decorre di regola dalla notificazione ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., a meno che la proposizione della stessa o di altra impugnazione abbia determinato il decorso del termine per chi l’ha proposta e le altre parti, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., comma 2; per cui la notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione evidenzia la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fanno, pertanto, decorrere il termine breve a carico del notificante soltanto dal momento del perfezionamento del procedimento di

notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall’altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento (ex plurimis, per il processo civile: Cass., Sez. Un., 9 giugno 2006, n. 13431; Cass., Sez. 6, 7 maggio 2015, n. 9258; Cass., Sez. 6, 28 luglio 2020, n. 16015)

 

 

Dic. 15, 2021

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA SEZ. 35 SENT. N. 480/2017 DEL 28.03.2017 DIFENSORE: AVV. LUCIANO COPPOLA

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OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE PER VIZI PROPRI DELLA STESSA E PER VIZI INERENTI AGLI ATTI IMPOSITIVI E PRODROMICI. LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL SOLO AGENTE DELLA RISCOSSIONE.

LITISCONSORZIO FACOLTATIVO DELL’ENTE IMPOSITORE.

Importante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in una causa patrocinata dallo Studio Legale Tributario Coppola, in cui viene ribadito l’importante principio di diritto, più volte enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 1640/2007; Cass. Sez. Un 16412/2007; Cass. Sez. VI n. 25795/2015; Cass. n. 1532/2012), secondo il quale laddove un atto venga impugnato per vizi riferibili sia all’Agente delle riscossione che all’ente impositore, come nel caso di specie, non si configura un caso di litisconsorzio necessario tra i due soggetti in questione. Di fatti, l’azione del contribuente, diretta a fare valere la nullità dell’atto impugnato, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario della riscossione (dovendosi escludere nella specie un litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove unico a essere stato evocato in giudizio, la facoltà di chiamata nei riguardi dell’ente creditore, pena la soccombenza in caso di esito favorevole per il ricorrente della lite. Nella specie la difesa ha eccepito la mancata notificazione degli atti presupposti (avviso di liquidazione) alla cartella impugnata e l’Agente della Riscossione non ha provato la rituale notificazione degli stessi né tantomeno ha adito per la chiamata in causa dell’ente impositore. I giudici capitolini hanno pertanto accolto il ricorso ed annullato gli atti impugnati.

 

Dic. 02, 2021

CTP SALERNO SEZ. 7 sentenza n. 4811 del 20/12/2019 Difensore: Avv. Luciano Coppola

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MANCATA NOTIFICA DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE D’ISCRIZIONE IPOTECARIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 77 DPR 602/1973- NULLITA’

Con la pronuncia in commento viene confermato l’orientamento di merito e legittimità circa la nullità dell’iscrizione ipotecaria ad opera del riscossore nella ipotesi di mancata comunicazione preventiva.

Di fatti, la comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca al contribuente non è, o meglio, non è solo un mero adempimento di natura formale che incombe sull’amministrazione, la quale deve necessariamente attivare il “contraddittorio endoprocedimentale per ogni atto limitativo della sfera giuridica del contribuente, ma ha anche e soprattutto la funzione pratica e giuridica di portare a conoscenza del contribuente le ragioni, e dunque i titoli esecutivi, in base ai quali sia stata iscritta la misura cautelare, posto che un atto tributario se considerato dalla legge impugnabile deve essere necessariamente notificato al contribuente onde consentire allo stesso di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito!!!

Tanto si deduce dalla lettura stessa del comma 2 dell’art. 77 Dpr 602/73 ai sensi del quale l’Agente della Riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute in ragione dei titoli notificati e non opposti nei termini di 60 gg.  (di cui al comma 1), sarà iscritta ipoteca.

 

 

 

Dic. 01, 2021

CASS., SENT.22.09.2021 n.25632

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Efficacia vincolante del giudicato penale

L’eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d’ufficio. Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall’art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l’esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo. Deve pertanto negarsi che la produzione di una sentenza penale irrevocabile prodotta dalla parte sia soggetta a preclusioni processuali, potendo la stessa essere acquisita, ed utilizzata per la decisione, anche d’ufficio. Può allora ricordarsi che l’accertamento di fatto, effettuato in sede penale, vincola il giudice civile.