L’avviso di accertamento privo, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 della 1. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere “integrata” in giudizio dell’Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario.
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Cass. 31976-2021. No integrazione motivazione accertamento in sede giudiziaria
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Cass. Ord. 8231-2022. Operazioni soggettivamente inesistenti. Onere dell’Amministrazione Finanziaria di provare la interposizione fittizia del cedente
Leave a commentIn materia di operazioni soggettivamente inesistenti «qualora sia contestata l’inesistenza soggettiva dell’operazione, grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche in via presuntiva, ex art. 2727 cod. civ., la interposizione fittizia del cedente ovvero la frode fiscale realizzata a monte dell’operazione, eventualmente da altri soggetti, nonché la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della frode commessa; spetta, invece, al contribuente che intende esercitare il diritto alla detrazione o al rimborso, provare la corrispondenza anche soggettiva della operazione di cui alla fattura con quella in concreto realizzata ovvero l’incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale, ingenerato dalla condotta del cedente.»

CTR Campania 922-22. Inesistenza notifica pec atto esattivo da indirizzo non certificato
Leave a commentCon la indicata pronuncia, i Giudici di merito partenopei confermano ancora una volta la inesistenza della notifica dell’atto esattivo effettuata da un indirizzo Pec non certificato e non presente nei pubblici registri ribadendo le regole quanto al procedimento da rispettare in ipotesi di notificazione a mezzo pec degli atti della riscossione da effettuarsi ai sensi dell’art. 26 DPR 602/1973 in armonia con le norme del C.A.D. (Codice dell’amministrazione digitale).

Corte di Appello di Salerno Sez. Lavoro Sentenza n. 743 – Difensore: Avv. Luciano Coppola
Leave a commentLitisconsorzio facoltativo tra ente della riscossione e previdenziale.
Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno in accoglimento dei motivi di gravame esposti da questa difesa, conferma l’orientamento di merito e legittimità circa la sussistenza di un litisconsorzio facoltativo tra ente impositore ed agente della riscossione, anche in materia previdenziale, ribadendo che alcuna integrazione del contraddittorio debba essere fatta nei riguardi dell’ente previdenziale se destinatario dell’impugnazione viene fatto il solo riscossore. E ciò in ottemperanza del dettato normativo di cui all’art. 39 D.Lgs. 112/99, in virtù del quale tra l’Agente della riscossione e l’Ufficio impositore sussiste un rapporto inquadrabile non già nell’alveo del litisconsorzio necessario ma facoltativo successivo, in ragione del quale, argomenta l’unanime giurisprudenza di legittimità e di merito interpretando il richiamato disposto di legge, il contribuente ben potrà indirizzare la propria azione nei confronti del solo Concessionario della Riscossione pur contestando vizi imputabili anche all’ente impositore, circostanza questa che non determinerà la inammissibilità della domanda, ma potrà comportare la chiamata in causa dell’ente impositore da parte del Riscossore (se tempestiva la costituzione in giudizio e se ritualmente ivi proposta la domanda), onere che grava sul convenuto, senza che il giudice possa ordinare la integrazione del contraddittorio. Il Collegio Salernitano in definitiva dunque accogliendo l’appello ha censurato il provvedimento del primo Giudice annullando la sentenza.

Cass. 41775-2021. Notifica atti tributari. Consegnatario diverso dal destinatario. Necessaria la raccomandata informativa
Leave a commentLa Suprema Corte con un importante principio di diritto ha chiarito agli operatori del diritto che “in ipotesi di consegna dell’atto tributario a persona diversa dal destinatario è necessario l’invio della raccomandata informativa, incombente obbligatorio per tutti gli atti notificati a decorrere dal 1° marzo 2008”.
La questione in effetti prende le mosse dalla contestazione attinente la notificazione di un avviso di liquidazione avvenuta, il 12 maggio 2006, a mezzo del servizio postale secondo quanto prescritto dall’articolo 7 l.890/82, nella formulazione vigente ratione temporis; formulazione non richiedente, in caso di consegna non effettuata personalmente al destinatario dell’atto, l’invio a quest’ultimo, da parte dell’operatore postale, della lettera raccomandata di comunicazione dell’avvenuta notifica. Precisa la Corte che tale incombente integrativo della validità della notificazione a mezzo posta (raccomandata confermativa) venne introdotto dall’articolo 36, co.2 quater, l. 31/08 di conversione del d.l. 248/07, secondo cui, appunto: “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale da’ notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notifi-cazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”. Questa disposizione innovativa non era tuttavia dotata di efficacia retroattiva, dal momento che lo stesso legislatore ebbe a precisare (co. 2 quinquies l.cit.) che: “la disposizione di cui al comma 2 quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, vale a dire dal 1^ marzo 2008.

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli Sentenza n. 8321.21 – Difensore: Avv. Luciano Coppola
Leave a commentOpposizione a preavviso di fermo e atti sottesi. Prescrizione triennale della tassa di circolazione. Nullità
I Giudici tributari partenopei con la indicata sentenza hanno confermato le ragioni del contribuente in ordine all’eccezione di prescrizione triennale dei crediti relativi alla tassa auto. Di conseguenza hanno accolto il ricorso annullando la pretesa e dichiarando illegittimo il minacciato fermo amministrativo.

Sent. CTP NA n. 7565.2020 Rg. 1495.2020 – Difensore: Avv. Luciano Coppola
Leave a commentPrincipio di emendabilità della dichiarazione dei redditi affetta da errori
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con la pronuncia indicata hanno accolto il ricorso del contribuente annullando per l’effetto l’atto impositivo emesso dall’amministrazione finanziaria dando seguito al principio di diritto più volte rammentato dal Giudice di Vertice in merito alla possibilità riconosciuta al contribuente di emendare la dichiarazione dei redditi: “la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore sia esso di fatto che di diritto commesso dal dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile in qualsiasi momento, anche in sede contenziosa, allorquando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico” (Cass. 1862/2020; Cass. 11334/2020; Cass. 22197/2019; Cass. n. 19661/2013 e Cass. n. 23574/2012).

Commissione Tributaria Provinciale di Salerno Sentenza n. 2499.2020 – Difensore: Avv. Luciano Coppola
Leave a commentÈ ILLEGITTIMA L’ISCRIZIONE IPOTECARIA NON PRECEDUTA DALLA NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA.
Con la pronuncia in epigrafe viene confermato l’orientamento di merito e legittimità circa la nullità dell’iscrizione ipotecaria ad opera del riscossore nella ipotesi di mancata comunicazione preventiva, anche per le ipoteche iscritte nel regime anteriore alla entrata in vigore delle modifiche apposte all’art. 77 Dpr 602/1973.

Ai fini della tempestività della proposizione dell’appello incidentale attraverso la trasmissione per posta dell’impugnazione, non è sufficiente che il plico sia spedito alla controparte nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale occorrendo invece che esso, entro quel termine, sia depositato presso la segreteria della commissione regionale.