OPPOSIZIONE A CARTELLA DI PAGAMENTO. DECADENZA EX ART. 25 DPR 602/1973

Importante pronuncia della CTR Campania Salerno, che in accoglimento dell’appello del contribuente enuncia due importanti questioni di diritto. La prima, inerente la possibilità ex art. 58 D.Lgs. 546/1992, anche per il contribuente, di offrire in allegazione, per la prima volta, in appello, documenti ancorché non prodotti in pima istanza. La decadenza, inoltre, ai sensi dell’art. 25 DPR 602/1973, per il riscossore che non provvede alla tempestiva notifica della cartella esattoriale.

Al di là delle importanti questioni giuridiche richiamate dalla CTR, ciò che rileva “lato sensu”, è che il contribuente, in prima istanza, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento emessa ai sensi del l’art. 36 bis DPR 600/1973 (Dichiarazione 2015), evocando in giudizio il solo riscossore, giusta applicazione dell’art. 39 D.Lgs. 112/1999. Chiedeva rilevarsi l’intervenuta decadenza poiché notificata la cartella nel 2019. La CTP respingeva il ricorso sul presupposto, non provato, della decorrenza del termine di decadenza, posteriormente al 2015, poiché a dire della medesima, sarebbe intervenuta “infra”, nel 2017, una rateazione delle somme con l’ente impositore, indi, da tale data doveva calcolarsi il termine di decadenza, non ricorrente alla data di notifica della cartella. Previa censura della pronuncia dei primi giudici, per aver assunto un illegittimo atto di fede avverso le mere dichiarazioni del riscossore, riproponeva la doglianza adducendo a sostegno, inoltre, la dichiarazione dei redditi 2015, quale dies a quo da cui  far decorrere il termine decadenziale, in assenza di prova contraria. Il riscossore adduceva nuovamente il proprio difetto di legittimazione passiva nel merito della pretesa. L’eccezione veniva disattesa dalla CTR, che accoglieva il gravame del contribuente in ragione delle antescritte argomentazioni, espungendo in via definitiva la cartella di pagamento.