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Tag Archives: tributi



Giu. 06, 2022

Cass. 14786-2022. Errore pagamenti tributi erariali

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Apr. 18, 2022

CTR Campania Salerno Sentenza n. 4595-2021 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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ELENCAZIONE DEGLI ATTI IMPUGNABILI EX ART. 19 D.LGS. 546/1992. NATURA NON TASSATIVA.

La CTR Campania Sede Salerno ha riformato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso la comunicazione di irregolarità emessa dall’Ufficio ai sensi dell’art. 36 bis DPR 600/1973. La CTR ha ritenuto illegittima la sentenza, perché contraria al dettato di cui all’art. 19 Dlgs. 546/92, sì come interpretato dal Giudice di Vertice: “In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario senza necessità che si manifesti in forma autoritativa. Secondo l’orientamento granitico della Suprema Corte che si iscrive in un consolidato indirizzo giurisprudenziale anche di merito, con specifico riferimento al caso in esame, devono ritenersi “immediatamente impugnabili” anche gli avvisi bonari (alias: comunicazione d’irregolarità, ex art. 36 bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e a maggior ragione la odierna comunicazione ex art. 36 ter Dpr 600/73)” con cui l’Amministrazione chiede, pur senza efficacia vincolante, il pagamento di un tributo (applicando anche la sanzione!!!!) in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell’art. 19 Dlgs. 546/92 e non essendo perciò in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicano nel contribuente l’interesse a chiarire da subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili.

Apr. 11, 2022

Cass. Ord. 8231-2022. Operazioni soggettivamente inesistenti. Onere dell’Amministrazione Finanziaria di provare la interposizione fittizia del cedente

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In materia di operazioni soggettivamente inesistenti «qualora sia contestata l’inesistenza soggettiva dell’operazione, grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche in via presuntiva, ex art. 2727 cod. civ., la interposizione fittizia del cedente ovvero la frode fiscale realizzata a monte dell’operazione, eventualmente da altri soggetti, nonché la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della frode commessa; spetta, invece, al contribuente che intende esercitare il diritto alla detrazione o al rimborso, provare la corrispondenza anche soggettiva della operazione di cui alla fattura con quella in concreto realizzata ovvero l’incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale, ingenerato dalla condotta del cedente.»

Apr. 08, 2022

Cass. 7274-2022. No liquidazione spese se la parte non è costituita

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Apr. 02, 2022

Cass. 6185-2022. Bollo auto – Prescrizione – Competenza Ader e non Ade

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Mar. 30, 2022

Cass. Ord. n. 4239-2022. Accertamento sulla ristretta partecipazione societaria socio receduto. No mero rinvio per relationem

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In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l’anno d’imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell’atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l’avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento indirizzato alla società, manchi dell’allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali.

Mar. 28, 2022

CTP Roma Sentenza n. 1127-2018 – Difensore: Avv. Luciano Coppola

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OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE. NO INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI RIGUARDI DELL’UFFICIO ERARIALE

La CTP Capitolina facendo buon uso delle regole processuali, accogliendo il ricorso del contribuente, ha respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio invocata dalla riscossione nei riguardi dell’ente erariale. A conforto di quanto eccepito, secondo l’unanime giurisprudenza di legittimità rivolta all’interpretazione del disposto portato dal menzionato art. 39 – D. Lgs. n. 112/99, il contribuente ben potrà indirizzare la propria impugnazione nei confronti del solo Riscossore, circostanza, questa, che non determinerà «l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare ex officio l’integrazione del contraddittorio». (Cfr., Cass., SS.UU., sent. 25.07.2007, n. 16412 ).

Dunque, il Legislatore del 1999, nel riconoscere al contribuente la piena libertà di individuare quale suo litisconsorte esclusivamente l’Agente della riscossione, ha previsto, quale contraltare, la facoltà/onere in capo a quest’ultimo, di provvedere alla chiamata in giudizio dell’Ufficio erariale, da esercitare nel religioso rispetto di quanto prescritto dall’art. 23, co. 3 – D. Lgs. n. 546/92, ovverosia esclusivamente mediante specifica domanda da rivolgere al giudice adito, in seno all’atto di costituzione in giudizio di parte resistente del solo primo grado del giudizio, purché l’atto processuale venga depositato entro il perentorio termine di 60 gg dalla data di ricezione del ricorso (argomenta art. 23 del codice tributario).

Per cui, qualora il contribuente abbia evocato in giudizio il solo Riscossore, come avvenuto in fattispecie, quest’ultimo, al solo fine di scongiurare il rischio di dover rispondere dell’eventuale esito negativo della lite, dovrà costituirsi nel primo grado del giudizio nel perentorio termine di giorni sessanta dalla ricezione del ricorso e chiedere expressis verbis al Giudice adito, ovviamente in seno al suo atto di costituzione, di autorizzare la chiamata in causa dell’Ufficio titolare del diritto di credito.

 

Feb. 28, 2022

Cass. 2735-2022. Dichiarazione integrativa e termini di decadenza cartella

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In materia di imposte sui redditi, se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa dei redditi, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, in caso di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis  del d.P.R. n. 600 del 1973, il termine di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente però agli elementi oggetto dell’integrazione oppure nell’ipotesi in cui sia integralmente sostitutiva di quella originaria; per gli elementi non modificati con la dichiarazione integrativa, resta fermo il termine di decadenza decorrente dall’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi originaria

Feb. 22, 2022

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Feb. 18, 2022

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