Giova ricordare che secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l’esecuzione tributaria sia stata avviata -Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822 […] la doglianza proposta dal contribuente concerne indiscutibilmente la legittimità e validità della cartella di pagamento – le quali tutte sono riconducibili all’esistenza stessa della pretesa fiscale, riservata alla cognizione del giudice tributario in forza dell’art.2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 […] Non può che conseguirne la giurisdizione del giudice tributario
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Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte in accoglimento del ricorso promosso dal contribuente ha ribadito che l’avviso di accertamento, a norma, rispettivamente, dell’art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell’art. 56 del d.P.R. n. 633, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “agenzie fiscali” applicabile ratione temporis, da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente; b) ove il contribuente contesti, anche in forma generica, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento, l’amministrazione finanziaria, in ragione dell’immediato e facile accesso ai propri dati, ha l’onere di provare il possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, sia del delegante sia del delegato, nonché l’esistenza della delega; successivamente, si è ribadito che, in materia di imposte sui redditi, l’avviso di accertamento, a norma dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, incombendo sull’amministrazione finanziaria dimostrare, in tale ultima evenienza e in caso di contestazione, l’esistenza della delega e l’appartenenza dell’impiegato delegato alla carriera direttiva (Cass., 12/05/2016, n. 9736). Nel caso di specie, dunque, la Corte ha ravvisato che la CTR, si è limitata ad affermare l’esistenza di una delega, da parte capo dell’ufficio, all’impiegato che sottoscrisse gli atti; le stesse citate eccezioni ponevano, tuttavia, un ulteriore decisivo tema di indagine, che richiedeva un esame nel merito, vale a dire la verifica dell’appartenenza alla carriera direttiva dell’impiegato delegato a sottoscrivere gli avvisi di accertamento. Per tali ragioni, in definitiva, ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR per nuovo esame, sulla base dei dedotti fatti, ovvero in ordine alla dimostrazione dell’appartenenza alla carriera direttiva dell’impiegato delegato a sottoscrivere gli avvisi di accertamento impugnati poiché non consentito questo esame in sede di legittimità.

Corte di Appello di Salerno Sez. Lavoro Sentenza n. 743 – Difensore: Avv. Luciano Coppola
Leave a commentLitisconsorzio facoltativo tra ente della riscossione e previdenziale.
Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno in accoglimento dei motivi di gravame esposti da questa difesa, conferma l’orientamento di merito e legittimità circa la sussistenza di un litisconsorzio facoltativo tra ente impositore ed agente della riscossione, anche in materia previdenziale, ribadendo che alcuna integrazione del contraddittorio debba essere fatta nei riguardi dell’ente previdenziale se destinatario dell’impugnazione viene fatto il solo riscossore. E ciò in ottemperanza del dettato normativo di cui all’art. 39 D.Lgs. 112/99, in virtù del quale tra l’Agente della riscossione e l’Ufficio impositore sussiste un rapporto inquadrabile non già nell’alveo del litisconsorzio necessario ma facoltativo successivo, in ragione del quale, argomenta l’unanime giurisprudenza di legittimità e di merito interpretando il richiamato disposto di legge, il contribuente ben potrà indirizzare la propria azione nei confronti del solo Concessionario della Riscossione pur contestando vizi imputabili anche all’ente impositore, circostanza questa che non determinerà la inammissibilità della domanda, ma potrà comportare la chiamata in causa dell’ente impositore da parte del Riscossore (se tempestiva la costituzione in giudizio e se ritualmente ivi proposta la domanda), onere che grava sul convenuto, senza che il giudice possa ordinare la integrazione del contraddittorio. Il Collegio Salernitano in definitiva dunque accogliendo l’appello ha censurato il provvedimento del primo Giudice annullando la sentenza.

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli Sentenza n. 8321.21 – Difensore: Avv. Luciano Coppola
Leave a commentOpposizione a preavviso di fermo e atti sottesi. Prescrizione triennale della tassa di circolazione. Nullità
I Giudici tributari partenopei con la indicata sentenza hanno confermato le ragioni del contribuente in ordine all’eccezione di prescrizione triennale dei crediti relativi alla tassa auto. Di conseguenza hanno accolto il ricorso annullando la pretesa e dichiarando illegittimo il minacciato fermo amministrativo.